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Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 16 pagine

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Codice di diritto processuale civile svizzero FF ...

indennizzi, i singoli indennizzi sono ridotti proporzionalmente. Sono fatti salvi patti contrari e i pagamenti già effettuati.

Art. 372 cpv. 2

Abrogato

Art. 400 cpv. 2bis

2bis Può emanare normative sulle decisioni pubblicate per via elettronica, in particolare sull'accessibilità delle decisioni nonché sui moduli e sui metadati da utilizzare.

Inserire prima del titolo del secondo titolo

Art. 401a Statistica e numero di casi

1 La Confederazione e i Cantoni si adoperano insieme ai giudici affinché vi siano sufficienti basi statistiche e numeri di casi relativi agli indicatori determinanti dell'applicazione pratica della presente legge, in particolare il numero, la natura, la materia, la durata e i costi dei procedimenti davanti ai giudici e alle autorità di conciliazione.

2 Il Consiglio federale, con il concorso dei Cantoni e dei giudici, stabilisce i principi e le modalità del rilevamento delle statistiche e del numero di casi. Può delegare tale competenza all'Ufficio federale della giustizia.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 24 marzo 19956 sulla parità dei sessi (LPar)

Art. 7 cpv. 1bis

1bis In caso di discriminazioni nei rapporti di lavoro disciplinati dal Codice delle obbligazioni7, il diritto di agire delle organizzazioni è retto dagli articoli 89 e 89a del Codice di procedura civile8.

6 RS 151.1

7 RS 220

8 RS 272