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Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 16 pagine
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Codice di diritto processuale civile svizzero FF ...
indennizzi, i singoli indennizzi sono ridotti proporzionalmente. Sono fatti salvi patti contrari e i pagamenti già effettuati.
Art. 372 cpv. 2
Abrogato
Art. 400 cpv. 2bis
2bis Può emanare normative sulle decisioni pubblicate per via elettronica, in particolare sull'accessibilità delle decisioni nonché sui moduli e sui metadati da utilizzare.
Inserire prima del titolo del secondo titolo
Art. 401a Statistica e numero di casi
1 La Confederazione e i Cantoni si adoperano insieme ai giudici affinché vi siano sufficienti basi statistiche e numeri di casi relativi agli indicatori determinanti dell'applicazione pratica della presente legge, in particolare il numero, la natura, la materia, la durata e i costi dei procedimenti davanti ai giudici e alle autorità di conciliazione.
2 Il Consiglio federale, con il concorso dei Cantoni e dei giudici, stabilisce i principi e le modalità del rilevamento delle statistiche e del numero di casi. Può delegare tale competenza all'Ufficio federale della giustizia.
II
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 24 marzo 19956 sulla parità dei sessi (LPar)
Art. 7 cpv. 1bis
1bis In caso di discriminazioni nei rapporti di lavoro disciplinati dal Codice delle obbligazioni7, il diritto di agire delle organizzazioni è retto dagli articoli 89 e 89a del Codice di procedura civile8.
6 RS 151.1
7 RS 220
8 RS 272