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Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 16 pagine

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Codice di diritto processuale civile svizzero FF ...

Art. 125 lett. b

Per semplificare il processo il giudice può segnatamente:

b. ordinare la disgiunzione della causa nelle sue eventuali singole azioni, salvo che ciò complichi una prevista decisione congiunta su più pretese identiche o simili;

Art. 127 cpv. 1

1 Se davanti a giudici diversi sono pendenti più azioni materialmente connesse, ciascun giudice può, dopo uno scambio di opinioni, disporre la rimessione della causa pendente presso di lui a un altro giudice adito e competente, salvo che questi vi si opponga per motivi materiali.

Art. 143 cpv. 1bis

1bis Gli atti scritti che sono consegnati per errore entro il termine a un giudice svizzero manifestamente incompetente sono considerati tempestivi e trasmessi d'ufficio e senza indugio al giudice competente.

Art. 149 Procedura di restituzione

Il giudice dà alla controparte l’opportunità di presentare le proprie osservazioni e decide definitivamente, eccetto che dal rifiuto della restituzione risulti un pregiudizio giuridico definitivo.

Art. 160a Eccezione per i servizi giuridici d'impresa

1 Per quanto riguarda l'attività del servizio giuridico d'impresa le parti non sono tenute a collaborare se:

a. l'attività è considerata specifica all'esercizio della professione di avvocato; e

b. il servizio giuridico è diretto da una persona che dispone di una patente cantonale di avvocato o che nel suo Stato d'origine adempie i requisiti per l'esercizio della professione di avvocato.

2 Ai documenti inerenti ai contatti con un servizio giuridico d'impresa secondo il capoverso 1 si applica per analogia l'eccezione di cui all'articolo 160 capoverso 1 lettera b.

Art. 177 Definizione

Sono documenti gli atti come scritti, disegni, piani, fotografie, film, registrazioni sonore, archivi elettronici e simili nonché le perizie private delle parti, idonei a provare fatti giuridicamente rilevanti.

Art. 198 cpv. 1 lett. f e i nonché cpv. 2

1 La procedura di conciliazione non ha luogo: