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Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 16 pagine
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Codice di diritto processuale civile svizzero FF ...
b. la protezione di un'indicazione di origine.
5. Legge del 21 giugno 201314 sulla protezione degli stemmi (LPSt)
Art. 21 Legittimazione attiva delle associazioni e delle organizzazioni
Le associazioni e le organizzazioni possono agire in giudizio secondo gli articoli 89 e 89a del Codice di procedura civile15 e l'articolo 20 capoverso 1 lettera c per uso illecito di segni pubblici.
6. Legge federale del 19 dicembre 198616 contro la concorrenza sleale (LCSl)
Art. 10 cpv. 2
2 Le associazioni e le organizzazioni sono legittimate a proporre azione conformemente agli articoli 89 e 89a del Codice di procedura civile17. Gli articoli 9 capoverso 2, 11 e 13a sono applicabili.
7. Legge del 6 ottobre 199518 sui cartelli (LCart)
Art. 43 cpv. 1 lett. b e c
1 Possono annunciare la loro partecipazione all’inchiesta su una limitazione della concorrenza:
b. le associazioni e organizzazioni secondo l'articolo 89 capoverso 1 del Codice di procedura civile19;
c. Abrogata
8. Legge del 18 dicembre 198720 sul diritto internazionale privato (LDIP)
Art. 8d
Xa. Azione collettiva1 Con un'azione collettiva o una transazione di gruppo si possono re- e transazione di
gruppo golare o far valere violazioni del diritto per le quali un tribunale sviz-
zero è competente in virtù della presente legge.
14 RS 232.21
15 RS 272
16 RS 241
17 RS 272
18 RS 251
19 RS 272
20 RS 291