Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/31: Revisione totale dell'ordinanza sulla meteorologia e la climatologia · 17 pagine
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Capoverso 2
Gli emolumenti per l’allestimento delle informazioni non menzionate nel capoverso 1 sono calcolati moltiplicando il dispendio di tempo per l’aliquota oraria della relativa classe di stipendio. Questa aliquota è fissata nell’articolo 21.
Art. 18: Emolumenti per l’uso di piattaforme e programmi informatici sviluppati da MeteoSvizzera nuovo
Gli emolumenti per l’accesso a piattaforme elettroniche non pubbliche o per l’uso di programmi informatici sviluppati da MeteoSvizzera sono calcolati in base ai costi, in particolare dividendo i costi totali di allestimento e manutenzione per il numero dei potenziali utenti.
Art. 20: Emolumenti per consulenze e per la predisposizione, la manutenzione e l’invio di forniture regolari parzialmente adeguato
Capoversi 1 e 3
Per tutte le attività effettuate manualmente (p. es. predisposizione e manutenzione di forniture regolari), gli emolumenti sono calcolati moltiplicando il dispendio di tempo per l’aliquota oraria della relativa classe di stipendio secondo l’articolo 21. Nel caso di attività che si ripetono, come la predisposizione di forniture di dati, è fatturato un onere standard medio e non un onere stabilito di volta in volta.
Oltre a un emolumento unico per la predisposizione e la manutenzione di forniture regolari, Meteo-Svizzera riscuote emolumenti periodici per l’invio elettronico di dati e informazioni. Il loro ammontare dipende dal numero di messaggi inviati per unità di tempo. Se le prestazioni sono richieste più di una volta al giorno, il costo del singolo invio elettronico è inferiore. Nella nuova ordinanza gli emolumenti sono stati leggermente ridotti rispetto a quelli nell’OMet vigente, il che rispecchia i costi attualmente inferiori dell’invio elettronico. Con questo adeguamento si garantisce inoltre che il rapporto tra gli emolumenti per la fornitura dei dati e gli emolumenti per l’invio resti proporzionato.
L’elaborazione delle immagini satellitari richiede un impianto di elaborazione specifico. Nel capoverso 2 è stabilito che per ogni immagine elaborata viene calcolato un onere pari a 0,05 franchi.
Nel capoverso 4 è fissato un limite superiore per l’emolumento di cui al capoverso 3.
Art. 21: Calcolo degli emolumenti secondo il dispendio di tempo adeguamento formale
Le aliquote orarie si basano sui costi e sul numero di ore di lavoro prestate ogni anno da MeteoSvizzera. Le aliquote restano invariate rispetto a quelle vigenti. Nella nuova ordinanza non è più prevista, e quindi neanche menzionata, una componente dell’emolumento volta a coprire i costi per il rilevamento dei dati, poiché è compresa nei costi per l’infrastruttura.
Art. 22: Supplemento per l’utilizzazione a fini commerciali parzialmente nuovo
Capoverso 1
Per l’utilizzazione di prestazioni a fini commerciali è riscosso un supplemento sull’emolumento di base. Questo tenore riprende il disciplinamento dell’OMet vigente. Tuttavia il supplemento è stato ridotto dal 200 al 100 per cento per favorire l’utilizzazione delle prestazioni meteorologiche e climatologiche anche a fini commerciali.