Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/31: Revisione totale dell'ordinanza sulla meteorologia e la climatologia · 17 pagine
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mensili e annuali), le analisi statistiche sulle condizioni meteorologiche e climatiche, le informazioni sui cambiamenti climatici, i rapporti sul clima e simili (cfr. commento all’art. 12).
Al capoverso 2 è stabilito esplicitamente che le allerte sono gratuite anche se sono utilizzate a fini commerciali ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1. Questo tenore riprende il disciplinamento dell’OMet vigente.
Art. 12: Prestazioni soggette a emolumenti adeguato
Contrariamente alle prestazioni gratuite di cui all’articolo 11 capoverso 1, i dati e le informazioni a pagamento sono prestazioni nel quadro dell’offerta di base che possono essere utilizzate soltanto da persone che dispongono di conoscenze specifiche in meteorologia e climatologia. In questa categoria rientrano, fra l’altro, le tabelle di dati o le previsioni leggibili dalle macchine che sono state ulteriormente elaborate e predisposte per un gruppo di utenti specifici con una formazione apposita (specialisti di meteorologia e climatologia, professionisti che necessitano di dati meteorologici particolari per l’esercizio della loro attività, persone con un hobby che richiede l’utilizzazione di informazioni meteorologiche dettagliate ecc.). Sono previsti emolumenti anche per le prestazioni di consulenza, l’uso di programmi informatici sviluppati da MeteoSvizzera (p. es. Climap-Net) e la predisposizione, la manutenzione e l’invio di forniture regolari di prestazioni.
Art. 13: Definizioni per il calcolo degli emolumenti nuovo
In questa disposizione sono definiti alcuni termini utilizzati negli articoli 15 e 16 sul calcolo degli emolumenti per i dati.
Art. 14: Emolumenti per dati internazionali adeguamento formale
Il contenuto di questa disposizione è stato ripreso, invariato, dai capoversi 5 e 6 dell’articolo 9 dell’OMet vigente, che per motivi formali diventano un articolo a sé stante. Tutte le organizzazioni internazionali che dispongono di un regolamento delle tariffe, rilevante per MeteoSvizzera ai fini della distribuzione o dell’utilizzazione di dati internazionali in Svizzera, vengono parificate sul piano formale.
Art. 15 e 16: Calcolo della quantità di dati puntiformi e dati su griglia richiesti nuovo
Negli anni, sulla base dell’allegato all’OMet vigente, si sono instaurati diversi sistemi di calcolo, di volta in volta focalizzati su aspetti specifici. Con il passare del tempo, il loro impiego è diventato complesso e oneroso per MeteoSvizzera. Perciò la revisione totale dell’ordinanza è anche un’occasione per semplificare il calcolo degli emolumenti riscossi per i dati. Per gli utenti delle prestazioni a pagamento la semplificazione comporterà una maggiore trasparenza e una migliore comprensione del sistema.
Nella nuova ordinanza sono introdotti due sistemi di calcolo differenti, a seconda che vengano richiesti dati puntiformi o dati su griglia, le due principali categorie di dati di MeteoSvizzera. I due sistemi sono armonizzati fra loro, poiché dati simili possono essere richiesti sia come dati puntiformi che come dati su una griglia che ricopre una superficie di territorio. È quindi stato sviluppato un metodo di calcolo lineare, basato sulla quantità: più dati si richiedono, più si paga. Sono stati vagliati anche altri sistemi (p. es. flat rate o modelli con un prezzo base), ma sono stati scartati perché MeteoSvizzera riceve richieste di ogni ordine di grandezza, vale a dire sia per quantità di dati molto importanti, sia per quantità molto esigue. Il metodo lineare è equo e trasparente. Poiché gli emolumenti, per unità quantitativa, sono stati ridotti, gli utenti sono incentivati ad acquistare i dati. I due sistemi di calcolo sono applicabili