Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/31: Revisione totale dell'ordinanza sulla meteorologia e la climatologia · 17 pagine
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- le organizzazioni di intervento per la protezione della popolazione a livello cantonale e comunale, ossia la polizia, i pompieri, gli organi di condotta, i servizi sanitari (cure mediche alla popolazione e unità di primo soccorso), i servizi tecnici di intervento (che assicurano l’erogazione di elettricità, acqua e gas, la raccolta dei rifiuti, i collegamenti stradali e la telematica in funzione della situazione oppure ripristinano gradualmente la normalità), così come le organizzazioni private, cantonali o comunali incaricate di istruire gli utenti delle piattaforme.
Gli emolumenti per le consulenze meteorologiche e climatologiche e per altre prestazioni sono condonati soltanto per le attività che queste organizzazioni e questi organi svolgono per proteggere la popolazione dai pericoli naturali (la regola si applica anche alle organizzazioni di cui al cpv. 2).
Capoverso 2
Agli organi di un’organizzazione di diritto pubblico o privato incaricati dalla Confederazione, da un Cantone o da un Comune di proteggere la popolazione dai pericoli naturali sono, come sinora, condonati gli emolumenti per queste attività.
Capoverso 3
L’accesso ai dati e alle informazioni di MeteoSvizzera avviene attraverso l’apposita piattaforma della Confederazione (Piattaforma informativa comune sui pericoli naturali, GIN). Eccezionalmente è possibile richiedere direttamente a MeteoSvizzera i dati e le informazioni nel volume in cui sono messi a disposizione sulla GIN, al fine di elaborarli per la protezione della popolazione.
Art. 26: Protezione dell’infrastruttura nuovo
Il 21 maggio 2017 è stata accolta in votazione popolare la legge federale sull’energia (LEne; RS 730.0) con una disposizione sullo sportello unico. Lo sportello unico garantisce a MeteoSvizzera di essere informata rapidamente sui progetti di energia eolica notificati alla Confederazione e suscettibili di compromettere il buon funzionamento degli impianti radar e di altre strumentazioni meteorologiche sensibili. In quest’ambio lo sportello unico conferisce a MeteoSvizzera anche il diritto di prendere posizione e di presentare una richiesta preliminare.
Capoverso 1
Secondo l’organizzazione giudiziaria federale vigente (art. 89 cpv. 2 lett. a LTF), la Cancelleria federale e i dipartimenti federali hanno un diritto astratto e autonomo di ricorrere. Le unità dei dipartimenti sono legittimate a ricorrere se il diritto federale lo prevede. La legittimazione a ricorrere può essere conferita da un’ordinanza emanata dal Consiglio federale o anche dal dipartimento stesso.
Finora, MeteoSvizzera non era legittimata a ricorrere, ma se intende proteggere efficacemente i propri impianti infrastrutturali, deve avere la possibilità di adire le vie legali contro le disposizioni e le decisioni che le sono sfavorevoli. Il diritto di ricorso deve fondarsi sulle disposizioni generali dell’organizzazione giudiziaria federale. In tal modo le disposizioni e le decisioni delle autorità cantonali inferiori (art. 111 cpv. 2 LTF) e del Tribunale amministrativo federale (art. 89 cpv. 2 lett. a LTF) possono essere impugnate. Il diritto di ricorso è limitato a progetti suscettibili di compromettere il buon funzionamento degli impianti radar e di altre strumentazioni meteorologiche sensibili. Nell’ordinanza è quindi stabilito in modo chiaro quando il settore d’attività di MeteoSvizzera può risultare interessato da una disposizione o una decisione.
Capoverso 2
Affinché MeteoSvizzera possa esercitare il suo diritto di ricorso secondo il capoverso 1, le autorità cantonali devono notificarle le decisioni riguardanti gli impianti per l’energia eolica suscettibili di com-