Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/31: Revisione totale dell'ordinanza sulla meteorologia e la climatologia · 17 pagine
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Conformemente alla situazione iniziale descritta nel capitolo 1, con la presente revisione sono stati ridefiniti, in particolare, le modalità di calcolo e gli emolumenti (cfr. art. 15 e 16 e cap. 4) per la vendita e la distribuzione di dati (il cui contenuto è descritto più in dettaglio nel cpv. 2), al fine di promuovere la fornitura di dati svizzeri di elevata qualità. Questa ridefinizione crea condizioni quadro più vantaggiose per le aziende che, mediante tali dati, offrono prestazioni proprie nel settore meteorologico e climatologico. Le modalità di calcolo e gli emolumenti per le informazioni (il cui contenuto è descritto più in dettaglio nel cpv. 3) sono stati ripresi, invariati, dall’OMet vigente (cfr. art. 19 e 21 della nuova ordinanza) oppure sono stati completati con elementi che sono già una realtà, ma che non figuravano nell’OMet vigente (cfr. art. 17 e 18 della nuova ordinanza).
Art. 7: Utilizzazione delle prestazioni nel quadro dell’offerta di base parzialmente adeguato
Capoverso 1
Il capoverso 1 stabilisce che per l’utilizzazione dei dati e delle informazioni a pagamento di Meteo-Svizzera è richiesta, come sinora, la conclusione di un contratto di diritto amministrativo o l’emanazione di una decisione in cui sono disciplinati il volume delle prestazioni, le condizioni della loro fornitura, le condizioni di utilizzazione, la responsabilità ecc.
Capoverso 2
Nel capoverso 2 sono stabilite le condizioni di utilizzazione per le informazioni e i dati diffusi gratuitamente alla collettività secondo il nuovo articolo 11 capoverso 1. Queste prestazioni possono essere utilizzate unicamente per uso proprio, vale a dire come base per decisioni proprie. La loro utilizzazione a fini commerciali ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 non è ammessa.
Capoverso 3
L’utilizzazione dei dati messi liberamente a disposizione a livello internazionale è ora disciplinata in un nuovo capoverso a sé stante (che riprende il tenore dell’OMet vigente).
Art. 11: Prestazioni gratuite parzialmente nuovo
I cambiamenti intervenuti nella società e a livello tecnico hanno modificato le condizioni quadro di modo che non è più possibile riscuotere emolumenti per le prestazioni meteorologiche e climatologiche fornite alla collettività secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera h LMet. Per questo motivo, da diverso tempo MeteoSvizzera pubblica gratuitamente i dati e le informazioni che rispondono ai bisogni della collettività soprattutto attraverso i media elettronici (Internet o app); alcune informazioni sono diffuse gratuitamente anche attraverso pubblicazioni cartacee di MeteoSvizzera. Di questa situazione si tiene ora conto esplicitamente nel capoverso 1.
MeteoSvizzera può diffondere gratuitamente prestazioni nel quadro dell’offerta di base se rispondono ai bisogni generali di un’ampia cerchia della popolazione e non soltanto di un gruppo ristretto di utenti. Questa condizione limita le prestazioni da diffondere gratuitamente a quelle che presentano un forte interesse per la collettività e che possono essere utilizzate senza disporre di conoscenze specifiche in meteorologia e climatologia. Rientrano in questa categoria le previsioni in forma testuale o grafica adeguatamente dettagliate su scala regionale e per le diverse scale temporali (p. es. previsioni per il giorno stesso, per l’indomani o per i giorni a venire), le previsioni biometeorologiche (p. es. sulle concentrazioni di pollini) o le analisi fenologiche, le informazioni su fenomeni meteorologici particolari (p. es. sotto forma di articoli pubblicati sui media elettronici), le previsioni relative agli effetti sulla salute dei fenomeni atmosferici (p. es. indice UV, previsioni dell’ozono), le allerte meteorologiche, i bollettini con misure e osservazioni aggiornate, le informazioni climatologiche retrospettive (p. es. i bollettini