Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/31: Revisione totale dell'ordinanza sulla meteorologia e la climatologia · 17 pagine
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Art. 2: Cooperazione nazionale adeguamento formale
Questo nuovo articolo corrisponde, nel tenore, all’articolo 1 capoverso 2 dell’OMet vigente.
Art. 3: Cooperazione internazionale capoverso 1 = adeguamento formale e capoverso 2 = nuovo
Capoverso 1: adeguamento formale
La formulazione è stata adeguata alla prassi attuale: l’espressione «Il direttore di MeteoSvizzera» è stata sostituita con «MeteoSvizzera». Dato che negli ultimi anni la cooperazione nel settore della climatologia si è fatta sempre più importante, questo settore è ora esplicitamente nominato fra gli ambiti della cooperazione.
In analogia alla LMet (art. 5 cpv. 2), anche nell’articolo 3 capoversi 1 e 2 della nuova ordinanza si parla di accordi internazionali. Il termine designa sia i trattati internazionali classici, sia gli accordi conclusi con entità internazionali che non sono soggetti il diritto internazionale pubblico, come il gruppo d’interesse dei servizi meteorologici europei EUMETNET.
Capoverso 2: nuovo
Dato che la Svizzera è membro dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Convenzione OMM; RS 0.429.01), MeteoSvizzera riceve dalla Confederazione crediti di trasferimento per il sostegno finanziario dell’OMM, sia per i contributi obbligatori che per i contributi volontari a programmi e attività speciali. Questo sostegno si è rivelato proficuo, in quanto la Confederazione usufruisce di dati meteorologici e climatologici di elevata qualità, il cui rilevamento è coordinato dall’OMM. I contributi obbligatori sono versati direttamente all’OMM. Per quanto riguarda i contributi volontari, MeteoSvizzera vorrebbe concludere un accordo con l’OMM prima di versarli. Questa misura si giustifica per motivi di trasparenza dei flussi finanziari e di visibilità dell’impegno assunto, ma permette anche di obbligare l’OMM a impiegare i fondi secondo quanto convenuto e a rimborsare eventuali eccedenze. Quali esempi si possono citare la partecipazione della Svizzera al finanziamento della traduzione dell’Atlante internazionale delle nubi o del fondo fiduciario per il Sistema informativo integrato globale sui gas a effetto serra (Integrated Global Greenhouse Gas Information System, IG3IS). L’organizzazione destinataria di questi contributi è l’OMM stessa.
La competenza di concludere accordi internazionali nel settore della meteorologia e della climatologia spetta in primo luogo al Consiglio federale (art. 5 cpv. 2 LMet). Attualmente MeteoSvizzera può concludere autonomamente accordi internazionali qualora contengano disposizioni di carattere esclusivamente tecnico (art. 5 cpv. 2 LMet e art. 2 OMet vigente). Gli accordi summenzionati che prevedono un obbligo finanziario non rientrano tra questi. Perciò in questo settore ci si dovrà avvalere della possibilità prevista dall’articolo 48a della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010), che consente al Consiglio federale di delegare a un dipartimento (nel caso presente al DFI) la competenza di concludere trattati internazionali. Per trattati di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA, questa competenza è conferita a MeteoSvizzera.
Accordi su partecipazioni finanziarie della Svizzera già approvate nel preventivo possono di norma essere considerati di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 4 lettera c LOGA, a condizione che non superino la soglia massima stabilita nella medesima disposizione (spese uniche di oltre cinque milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi all’anno). Dato il preventivo limitato di MeteoSvizzera, la maggior parte degli accordi può essere considerata di portata limitata.
Conformemente alle raccomandazioni del Dipartimento federale delle finanze e dell’Ufficio federale di giustizia, tali accordi possono essere conclusi soltanto se sono stati approvati i relativi crediti.