Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/31: Revisione totale dell'ordinanza sulla meteorologia e la climatologia · 17 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

compiti. La presa in considerazione dei bisogni dei Cantoni nel calcolo degli emolumenti è pertanto sancita anche nella legge. Finora questa disposizione veniva però applicata soltanto parzialmente (per le allerte e la consulenza destinate alle organizzazioni d’intervento). La nuova ordinanza prevede ora il condono degli emolumenti per i dati meteorologici e climatologici di cui i Cantoni e i Comuni hanno bisogno per l’adempimento dei loro compiti pubblici, in particolare per prevenire le inondazioni o per svolgere altri mandati di protezione della popolazione. Questi compiti giustificano un’interpretazione più ampia della legge. Sono tuttavia condonati soltanto gli emolumenti per i dati, non quelli per le informazioni. Questo perché le informazioni (p. es. per analisi o rapporti speciali) devono essere allestite ad hoc e richiedono quindi risorse supplementari a MeteoSvizzera. Affinché MeteoSvizzera possa pianificare le risorse umane e gestire le priorità viene pertanto mantenuto anche per i Cantoni e i Comuni l’obbligo di pagare gli emolumenti per le informazioni di cui questi hanno bisogno.

Condonando loro gli emolumenti per dati meteorologici e climatologici, MeteoSvizzera tratta i Cantoni e i Comuni alla pari delle unità dell’Amministrazione federale centrale, cui mette pure a disposizione gratuitamente questi dati. D’altro canto anche le unità dell’Amministrazione federale centrale continuano a pagare, tramite il computo interno delle prestazioni, gli emolumenti per le informazioni.

In analogia, anche ai servizi meteorologici statali esteri sono condonati gli emolumenti per i dati necessari per l’adempimento dei loro compiti pubblici. Questa prassi, già applicata in ottemperanza alle usanze internazionali, è ora espressamente iscritta nell’OMet.

Capoverso 3

Sono messi in conto unicamente gli emolumenti per prestazioni di consulenza e per la predisposizione, la manutenzione e l’invio di forniture regolari se l’importo complessivo per mandato è superiore a 80 franchi. Questo significa che per lavori di durata inferiore a 30 minuti non è riscosso alcun emolumento dato che l’aliquota oraria per la predisposizione dell’invio secondo l’articolo 21 è di 82.50 franchi.

Art. 25: Condono degli emolumenti per le organizzazioni di intervento e gli organi di protezione della popolazione  parzialmente rielaborato

Capoverso 1

La disposizione sul condono degli emolumenti per le organizzazioni di intervento della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni viene adeguata alla realtà attuale. Oltre alle organizzazioni di intervento, anche gli organi federali, cantonali e comunali incaricati di proteggere la popolazione hanno già oggi accesso tutto l’anno alle relative piattaforme della Confederazione sulle quali sono messe a disposizione le prestazioni necessarie per il loro lavoro. Questa situazione viene ora formalizzata nella nuova OMet. Un’altra novità riguarda il fatto che potranno accedere alle piattaforme della Confederazione non soltanto le organizzazioni di intervento e gli organi incaricati di proteggere la popolazione da eventi meteorologici estremi, ma anche quelli incaricati di proteggerla da pericoli naturali quali incendi di boschi, periodi di canicola e siccità, pericolo di valanghe, terremoti, piene e colate detritiche.

Le diverse organizzazioni sono:

- la Centrale nazionale d’allarme (CENAL), l’organizzazione di intervento della Confederazione;

- gli organi della Confederazione specializzati in materia di pericoli naturali, ossia, oltre a MeteoSvizzera, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), l’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SNV), l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) e il Servizio sismologico svizzero (SSS). Questi ultimi sono menzionati anche nell’ordinanza sull’allerta, l’allarme e la rete radio nazionale di sicurezza (OARS; RS 520.12);

- i servizi specializzati in materia di pericoli naturali dei Cantoni e dei Comuni;