Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/31: Revisione totale dell'ordinanza sulla meteorologia e la climatologia · 17 pagine
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Secondo l’articolo 8 capoverso 1, utilizza a fini commerciali le prestazioni di MeteoSvizzera chi le richiede per diffonderle direttamente a terzi (p. es. tramite pubblicazione su Internet, vendita o cessione) o chi le elabora per produrre e diffondere prestazioni meteorologiche e climatologiche proprie.
Chi intende fare un uso proprio, all’interno di un’azienda o di un’organizzazione, delle prestazioni richieste a MeteoSvizzera, ossia chi non le diffonde a terzi o non le pubblica, deve versare come sinora l’emolumento di base, senza supplemento.
Capoverso 2
Le istituzioni esentate dall’imposta, e figuranti negli elenchi cantonali, che intendono utilizzare professionalmente le prestazioni meteorologiche e climatologiche a fini di utilità pubblica non devono pagare alcun supplemento (ai sensi dell’art. 8). Questo disciplinamento intende consentire loro di utilizzare le liberalità soprattutto per raggiungere gli scopi di utilità pubblica.
Articolo 23: Fatturazione di prestazioni in abbonamento parzialmente nuovo
Questo articolo è stato ripreso dall’OMet vigente e precisato nel senso che, in futuro, per le prestazioni in abbonamento MeteoSvizzera riscuoterà sempre in anticipo l’emolumento per l’intero anno.
Art. 24: Condono degli emolumenti per la scienza e l’ente pubblico parzialmente nuovo
Capoverso 1
Come sinora, agli istituti scolastici e di ricerca di diritto pubblico e privato sono condonati gli emolumenti per le informazioni e i dati meteorologici e climatologici utilizzati esclusivamente a fini di insegnamento e ricerca. Insegnamento e ricerca sono un binomio ben preciso (cfr. art. 20 della Costituzione federale), che designa le istituzioni che fanno ricerca e ne utilizzano i risultati nell’insegnamento. Si tratta unicamente delle scuole universitarie. Le istituzioni e organizzazioni che fanno soltanto ricerca o le divisioni aziendali incaricate della ricerca devono versare come sinora gli emolumenti per le prestazioni che richiedono a MeteoSvizzera.
Nella revisione proposta s’intende condonare gli emolumenti anche alle scuole. Per scuole s’intendono gli istituti di diritto pubblico e di diritto privato che svolgono un’attività d’insegnamento dal livello elementare (scuola dell’infanzia) al livello secondario II (scuole di maturità e formazione professionale).
Le prestazioni destinate all’insegnamento e alla ricerca e all’ambito scolastico non possono essere utilizzate a fini commerciali ai sensi dell’articolo 8. Le informazioni e i dati richiesti non possono quindi essere utilizzati per progetti di ricerca finanziati prevalentemente dall’industria privata. Fanno eccezione i progetti di ricerca misti condotti congiuntamente con scuole universitarie (p. es. quelli finanziati da Innosuisse). Le imprese non pagano emolumenti per i dati utilizzati nel quadro e per la durata di un progetto di questo genere. Dovranno tuttavia impegnarsi contrattualmente a distruggere i dati ricevuti da MeteoSvizzera una volta concluso il progetto.
Le scuole universitarie possono allegare i dati richiesti a MeteoSvizzera ai risultati delle loro ricerche per divulgazione in riviste scientifiche, com'è ormai prassi diffusa per garantire la verificabilità dei risultati.
Capoverso 2
Come precisato nel messaggio sulla LMet del 1998, ai Cantoni devono essere condonati gli emolumenti per i dati meteorologici e climatologici di MeteoSvizzera necessari per l’adempimento dei loro