Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/31: Revisione totale dell'ordinanza sulla meteorologia e la climatologia · 17 pagine

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l’OMM. Si tratta di un sovvenzionamento indiretto delle organizzazioni internazionali partecipanti e quindi di un sussidio ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 LSu. Nel caso presente non è pertanto applicabile il capitolo 3 LSu (disposizioni generali sugli aiuti finanziari e le indennità).

La conclusione di contratti di prestazioni fra MeteoSvizzera e terzi beneficiari è attualmente di competenza del Consiglio federale (art. 5a cpv. 3 LMet). Dato che spesso il contenuto di tali contratti è molto tecnico, si giustifica una delega di questa competenza a MeteoSvizzera. Nei contratti di prestazioni è inserita una riserva relativa alla disponibilità annuale dei crediti.

Integrando questa disposizione, il legislatore adempie l’incarico derivante dal riesame dei sussidi 2015 del Consiglio federale.

Ripercussioni finanziarie

Conformemente al decreto del Consiglio federale del 6 giugno 2008, la Confederazione sostiene la partecipazione della Svizzera al programma GCOS con un contributo annuo (sistematicamente adeguato al rincaro) di 1,6 milioni di franchi. Con la presente proposta di trasporre nella nuova ordinanza quanto disciplinato nel decreto si istituisce formalmente la base legale e il quadro normativo per lo stanziamento (di fatto praticato da tempo) dei relativi contributi nel preventivo dei crediti di trasferimento di MeteoSvizzera. Per questo motivo, la trasposizione del decreto del Consiglio federale nella nuova ordinanza non comporterà per la Confederazione nuovi obblighi finanziari.

Art. 5: Contributo al programma Sorveglianza dell’atmosfera terrestre (Global Atmosphere Watch, GAW)  trasposizione del DCF nell’OMet

Situazione iniziale

Con questo nuovo articolo s’intende trasporre nella nuova ordinanza il decreto del Consiglio federale del 25 novembre 1994 sul contributo della Confederazione al programma GAW (Sorveglianza dell’atmosfera terrestre) dell’OMM e adeguare il disciplinamento alla realtà attuale.

Il GAW è un programma che fornisce informazioni da tutte le parti del pianeta sulla composizione chimica dell’atmosfera e sulle sue interazioni con gli oceani e le biosfere.

Avendo firmato la Convenzione di Vienna del 22 marzo 1985 per la protezione dello strato d’ozono e i suoi protocolli addizionali successivi, la Svizzera partecipa al programma GAW insieme alle altre Parti per meglio comprendere e valutare – mediante osservazioni sistematiche, ricerche e scambi di informazioni – gli effetti delle attività umane sullo strato d’ozono e gli effetti sulla salute umana e l’ambiente delle modificazioni dello strato d’ozono.

A tal fine sono sostenute soprattutto le misure che seguono:

Calibrazione e garanzia della qualità

- Esercizio di centri generali di calibrazione in Svizzera nel quadro del piano d’implementazione GAW dell’OMM3 (p. es. al Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca EMPA di Dübendorf) per garantire la qualità e l’integrità dei dati rilevati all’interno della rete di misura GAW e, in particolare, la tracciabilità delle misurazioni atmosferiche effettuate nel quadro di questo programma.

- Sostegno alle stazioni di misura GAW nei Paesi in via di sviluppo (p. es. in Kenya) per risolvere i problemi di misurazione e promuovere la formazione e lo scambio di conoscenze scientifiche.

3 Piano d’implementazione GAW attuale dell’OMM: https://public.wmo.int/en/resources/library/wmo-global-atmosphere-watchgaw-implementation-plan-2016-2023