Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 15 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici
di pianificazione e avvii la procedura di audizione e di partecipazione secondo l’articolo 19
dell’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1). Secondo la prassi corrente la bozza per la zona di pianificazione comprende la bozza della scheda di
coordinamento con un rapporto esplicativo per la definizione della zona di pianificazione.
Conformemente al nuovo capoverso 4 è previsto lo svolgimento della consultazione degli uffici ai sensi dell’articolo 4 OLOGA. Entro due mesi dalla conclusione della consultazione degli uffici l’UFE chiede la definizione di dato acquisito della zona di pianificazione al Consiglio federale oppure, in determinati casi di secondaria importanza, al DATEC. Il trasferimento al DATEC della competenza per la definizione di dato acquisito della zona di pianificazione – analogamente all’articolo 1g capoverso 5 riguardante la definizione di dato acquisito dei corridoi di pianificazione – è un caso di applicazione dell’articolo 21 capoverso 4 OPT secondo cui il Dipartimento competente può adottare gli adattamenti dei piani settoriali in vigore se tali adattamenti non sono né fonte di nuovi conflitti né hanno
ripercussioni rilevanti sul territorio e l’ambiente.
Il contenuto del precedente articolo 1c capoverso 5 viene ripreso nel nuovo capoverso 5 in cui si precisa che la definizione diretta della zona di pianificazione quale dato acquisito da parte dell’UFE non deve essere richiesta dai Cantoni, ma dal richiedente d’intesa con i Cantoni interessati. Si cita pertanto l’articolo 1d capoverso 3 OPIE. La nuova procedura prevede la possibilità per l’UFE di inserire nel piano settoriale direttamente come risultato intermedio la zona di pianificazione definita.
Art. 1g Definizione del corridoio di pianificazione quale dato acquisito
Come già in precedenza nell’articolo 1d capoverso 1, il capoverso 1 riprende i contenuti dell’articolo 15i capoverso 1 LIE. Tuttavia rispetto al testo di legge il termine «impresa» è sostituito con
«richiedente». Inoltre, per uniformare la terminologia il termine «varianti di corridoio» è sostituito con «corridoi di pianificazione» (cfr. anche la rubrica).
Il precedente articolo 1d capoverso 2 può essere eliminato senza sostituzione, il che non comporta alcuna modifica materiale del diritto. La procedura del piano settoriale è una procedura di
pianificazione interna alle autorità. L’UFE, che dirige la procedura del piano settoriale (cfr. art. 15g cpv. 1 LIE), d’intesa con gli altri servizi può stabilire la documentazione necessaria nell’ambito della
procedura e i requisiti qualitativi che deve rispettare. In questo caso non è necessario emanare una direttiva, come confermato dalla pluriennale prassi attuata sinora, in cui appunto non era prevista alcuna direttiva.
Conformemente al capoverso 2, entro 30 giorni dal ricevimento l’UFE trasmette la documentazione completa al gruppo di accompagnamento. Al fine di ispezionare possibili corridoi di pianificazione esso può organizzare un sopralluogo con il gruppo di accompagnamento, come sempre fatto finora nella prassi.
Nel capoverso 3 è ripreso il contenuto normativo del precedente articolo 1d capoverso 3 e adattato dal punto di vista linguistico all’articolo 15i capoverso 2 LIE, precisando che entro due mesi dal
ricevimento di tutta la necessaria documentazione il gruppo di accompagnamento trasmette la sua raccomandazione all’UFE.
Il capoverso 4 prevede che dopo aver ricevuto la raccomandazione del gruppo di accompagnamento l’UFE rediga una bozza per il corridoio di pianificazione e avvii la procedura di audizione e di
partecipazione secondo l’articolo 19 OPT. Secondo la prassi corrente la bozza per il corridoio di pianificazione comprende una bozza di scheda di coordinamento e un rapporto esplicativo per la definizione quale dato acquisito del corridoio di pianificazione.