Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 15 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici

di pianificazione del territorio e diritto ambientale, secondo cui – se ragionevole e opportuno – le infrastrutture devono essere raggruppate. In particolare di regola è giustificato sia dal punto di vista della pianificazione del territorio che del diritto ambientale, integrare le linee di trasporto in

infrastrutture esistenti o vincolanti per le autorità se ciò è tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile. Il raggruppamento o l’utilizzo multifunzionale di infrastrutture riducono l’impatto sul

paesaggio e il consumo di suolo. Il nuovo motivo di deroga alla lettera c tiene conto di questo. È necessario stabilire una misura minima per la parte del progetto che deve essere raggruppata

nell’infrastruttura; risulta opportuno definire una misura minima pari all’80 per cento della lunghezza totale del progetto. Ciò significa ad es. che una linea lunga 25 chilometri può essere approvata senza previa definizione di dato acquisito in un piano settoriale se è raggruppabile in un’infrastruttura

esistente per una lunghezza di 20 chilometri e se le sezioni non raggruppate non superano

complessivamente i cinque chilometri. Ad es. sarebbe possibile inserire un cavo dell’alta tensione nella seconda canna della galleria autostradale del San Gottardo, lunga circa 17 chilometri, senza previa procedura del piano settoriale. La misura minima garantisce una notevole tutela del paesaggio. Eventuali svantaggi per le zone protette generati dalla costruzione delle sezioni non raggruppate vengono controbilanciati dai notevoli vantaggi per il paesaggio. Se le sezioni non raggruppate

superano complessivamente i cinque chilometri è necessario svolgere una procedura del piano

settoriale (cfr. lettere a e b).

Si può rinunciare a una procedura del piano settoriale (procedura per il coordinamento territoriale)

anche nel caso in cui questo non crei un valore aggiunto utilizzabile in termini di pianificazione. La procedura del piano settoriale non deve essere svolta senza un motivo valido. Di conseguenza alle condizioni della frase introduttiva un progetto non è soggetto all’obbligo del piano settoriale se sulla base di accertamenti relativi alla pianificazione del territorio, al diritto ambientale nonché tecnici ed economici il richiedente dimostra in modo convincente che nessun’altra variante è da preferire. Questo motivo di deroga è ripreso alla lettera d.

Secondo l’articolo 15f capoversi 1 e 2 LIE l’UFE decide se è necessario svolgere una procedura del piano settoriale. Esso consulta preliminarmente i competenti servizi della Confederazione e dei

Cantoni interessati. Un parere concorde di tutti i servizi consultati non è necessario, ma auspicabile. Sulla base delle citate disposizioni della LIE, le decisioni dell’UFE in merito alla rinuncia o all’obbligo di svolgimento di una procedura del piano settoriale sono vincolanti per le autorità federali e cantonali. Per una maggiore leggibilità dell’ordinanza le disposizioni dell’articolo 15f capoversi 1 e 2 LIE vengono riprese dal punto di vista contenutistico nel capoverso 2. Inoltre l’UFE deve poter consultare le

organizzazioni di protezione dell’ambiente attive a livello nazionale, come previsto nel quadro della procedura del piano settoriale secondo l’articolo 1e segg. OPIE (cfr. la composizione del gruppo di accompagnamento nell’art. 1e cpv. 4 OPIE). Ciò consente all’UFE di avvalorare la propria decisione in merito all’obbligo di un piano settoriale con un ulteriore parere specialistico.

Art. 1c Informazione preliminare

Gli impianti della rete di trasporto costituiscono un interesse nazionale (art. 15d cpv. 2 LIE). Per i progetti riguardanti tali impianti che presumibilmente incidono notevolmente sul territorio e

sull’ambiente è necessario, di principio, svolgere una procedura del piano settoriale. Pertanto dopo la valutazione del piano pluriennale da parte della Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) (cfr. art. 9d e 22 cpv. 2bisnuova LAEl) di regola i progetti corrispondenti vengono dapprima inseriti nel Piano settoriale elettrodotti (PSE) come informazione preliminare e poi concretizzati nel quadro del coordinamento territoriale (cfr. messaggio relativo alla legge federale sulla trasformazione e

l’ampliamento delle reti elettriche, FF 2016 3393, qui 3415). Il nuovo articolo 1c garantisce l’attuazione di questo processo. Quindi un progetto che presumibilmente è soggetto all’obbligo del piano settoriale