Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 15 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici
1. Osservazioni introduttive
Il 15 dicembre 2017 il Parlamento ha adottato la legge federale sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche («Strategia Reti elettriche», FF 2017 6763) che contiene revisioni parziali della legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0) nonché della legge federale del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7). A seguito di tali modifiche di legge diverse ordinanze devono essere adeguate, tra cui l’ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25). La presente revisione è quindi parte integrante degli adeguamenti a livello di ordinanza resi necessari dalla Strategia Reti elettriche.
2. Linee generali dell’avamprogetto
Con la Strategia Reti elettriche nell’ambito della procedura del piano settoriale sono state create nella LIE basi legali esplicite per alcune disposizioni di ordinanze già esistenti e sono state trasferite a livello di legge alcune disposizioni di ordinanze. Queste novità non comportano modifiche materiali.
Nell’OPIE vengono eliminate disposizioni divenute obsolete con il trasferimento a livello di legge se ciò non compromette la leggibilità delle disposizioni di ordinanze. Inoltre le disposizioni esistenti sono articolate in modo più efficace e vengono eliminate alcune incertezze emerse nell’applicazione pratica. Le disposizioni di ordinanze relative alla procedura del piano settoriale sono destinate in primo luogo alla società nazionale di rete (Swissgrid AG) che costruisce e gestisce la rete di trasporto in Svizzera, nonché alle autorità federali e cantonali. Dato che le decisioni nell’ambito della procedura del piano settoriale sono vincolanti solamente per le autorità, le disposizioni non hanno pressoché alcun
significato materiale per i privati. Va ricordato che le definizioni di dato acquisito nel piano settoriale da parte del Consiglio federale non possono essere impugnate con nessun rimedio giuridico. Lo stesso vale per le decisioni dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) concernenti la rilevanza per il piano
settoriale o l’obbligo di svolgimento dello stesso.
Inoltre l’articolo 16 capoverso 7 LIE crea la possibilità di prevedere deroghe all’obbligo di
approvazione dei piani e facilitazioni procedurali. Sono stabilite deroghe nel caso di modifiche
tecniche di lieve entità e lavori di manutenzione degli impianti, se non si prevedono particolari
ripercussioni sull’ambiente. Le facilitazioni procedurali consistono nella rinuncia alla consultazione degli uffici della Confederazione in caso di progetti riguardanti impianti con una tensione nominale pari o inferiore a 36 kV. Con queste misure previste si adempie la mozione trasmessa dal Parlamento 16.3038 «Semplificare la realizzazione di stazioni di trasformazione e di altri impianti elettrici»,
presentata dalla Consigliera agli Stati Brigitte Häberli-Koller.
3. Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni
Le ripercussioni della Strategia Reti elettriche risultano essenzialmente dalle modifiche a livello di legge approvate dal Parlamento. Per quanto riguarda le misure richieste dal Consiglio federale le ripercussioni previste sono descritte nel messaggio del 13 aprile 2016 concernente la legge federale sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche (FF 2016 3393). Le modifiche dell’ordinanza previste non hanno altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni. Eliminando l’obbligo di approvazione dei piani per le modifiche tecniche di lieve entità e di consultazione degli uffici della Confederazione per gli impianti con una tensione nominale pari o inferiore a 36 kV (facilitazioni