Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 15 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici

procedurali) decadono le relative procedure, con un conseguente sgravio amministrativo per

Confederazione e Cantoni.

4. Ripercussioni su economia, ambiente e società

Le modifiche di ordinanze previste non hanno alcuna ripercussione su economia, ambiente e società. Come già in precedenza è possibile derogare all’obbligo di approvazione dei piani se non si

prevedono particolari ripercussioni sull'ambiente. Con l’eliminazione dell’obbligo di approvazione dei piani per le modifiche tecniche di lieve entità decadono le relative procedure, con un conseguente sgravio per l’economia (gestori di rete).

5. Commento alle singole disposizioni

Ingresso

L’ingresso viene integrato con gli articoli 15e capoverso 2, 15f capoverso 3, 15g capoverso 3, 15h capoverso 3, 15k e 16abiscapoverso 2 LIE che costituiscono la nuova base nell’ordinanza per norme in parte già esistenti. Si tratta dei seguenti temi:

– verifica della rilevanza per il piano settoriale e deroghe all’obbligo del piano settoriale (art. 15e e

art. 15f LIE nonché art. 1a e 1b OPIE);

– definizione di scadenze per le singole fasi nella procedura del piano settoriale (art. 15f cpv. 3 LIE

e art. 1e cpv. 3 e 4, art. 1f cpv. 2 e 4, cpv. 1g cpv. 2, 3 e 5 OPIE);

– designazione degli organi e delle organizzazioni rappresentati nel gruppo di accompagnamento

(art. 15g cpv. 3 LIE e art. 1e cpv. 4 OPIE);

– regolamentazione dei casi in cui si può rinunciare alla definizione di dato acquisito di una zona di

pianificazione (art. 15h cpv. 3 LIE);

– regolamentazione dei casi di secondaria importanza per i quali la definizione delle zone di

pianificazione e dei corridoi di pianificazione è delegata al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) (art. 15k LIE).

Art. 1 cpv. 1

Il capoverso 1 stabilisce ora che sia la procedura di piano settoriale (art. 1a segg.) che la

determinazione di zone riservate e allineamenti (art. 9b e segg.) sono oggetto dell’ordinanza. Pertanto il capoverso 1 viene strutturato diversamente.

Art. 1a Verifica dell’obbligo del piano settoriale

L’articolo 15e LIE sancisce la regola generale riguardante l’obbligo del piano settoriale e assegna al Consiglio federale la competenza di disciplinare le deroghe nell’ordinanza.

Nelle nuove disposizioni dell’ordinanza viene raffigurata la procedura, ben affermata nella prassi, per la verifica dell’obbligo del piano settoriale e della rilevanza di un progetto per il piano settoriale che si è consolidata sulla base delle vigenti disposizioni dell’ordinanza. Ciò non comporta modifiche materiali del diritto, ma una nuova articolazione delle disposizioni.

Già oggi la rilevanza di un progetto per il piano settoriale viene esaminata dall’UFE su richiesta del gestore della rete di trasporto (Swissgrid SA). Un progetto è rilevante per il Piano settoriale elettrodotti (PSE) soltanto se riguarda una linea con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV e incide