Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 15 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici
«procedura di esonero dalla procedura del piano settoriale» (il cosiddetto «check PSE»), si valuta se sussiste un motivo di deroga conformemente alle precedenti disposizioni dell’articolo 1a capoversi 2 e
3. Le deroghe regolamentano i casi in cui la Confederazione intende rinunciare a un coordinamento territoriale di progetti nel quadro di un processo del piano settoriale poiché nel caso concreto
risulterebbe sproporzionato oppure si ipotizza che la procedura del piano settoriale non produca alcun valore aggiunto utilizzabile in termini di pianificazione. Questa fase del processo è disciplinata dal nuovo articolo 1b che riporta la rubrica «Deroghe all’obbligo del piano settoriale».
Il contenuto dei precedenti motivi di deroga nell’articolo 1a capoversi 2 e 3 OPIE viene trasferito nelle nuove disposizioni. In considerazione della rilevanza per il piano settoriale la costruzione di una nuova linea e la sostituzione di una linea (esistente) su un nuovo tracciato devono essere valutate allo stesso modo. Di conseguenza il requisito secondo cui devono essere esaurite le possibilità di
raggruppamento di linee esistenti con altre linee o altre infrastrutture, d’ora in poi conformemente al nuovo capoverso 1 deve valere anche per la costruzione di nuove linee (e non solo per la
sostituzione, la modifica e l’ampliamento di una linea esistente). La condizione necessaria per far valere tali deroghe è la possibilità di rispettare presumibilmente le disposizioni dell’ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710). Questo requisito viene ora sancito nella frase introduttiva del capoverso 1.
Le precedenti disposizioni dell’articolo 1a capoversi 2 e 3 vengono riprese nell’articolo 1b capoverso 1 lettere a e b. Come già la costruzione di una nuova linea, anche la sostituzione, la modifica e
l’ampliamento di linee esistenti su un nuovo tracciato fino a una lunghezza di cinque chilometri devono poter essere realizzate senza la definizione nel piano settoriale. Rispetto alla norma precedente la formulazione è leggermente cambiata, senza in realtà alcuna ripercussione poiché nella pratica lo spostamento di linee esistenti era già di regola considerato come la costruzione di una nuova linea. Il criterio di cui all’articolo 1a capoverso 2 lettera b, secondo cui il progetto deve rispettare le zone protette in virtù del diritto federale o cantonale, nella prassi ha provocato difficoltà interpretative non essendo ben chiaro il significato dell’espressione «sono rispettate». Nelle nuove lettere a e b tale criterio viene precisato nel senso che il progetto deve rispettare gli obiettivi di protezione di tali zone protette. Questa precisazione non costituisce una modifica materiale poiché la norma precedente era già interpretata e applicata in questo senso. Al criterio di cui al precedente articolo 1a capoverso 3 lettera b, secondo cui in caso di spostamento del tracciato della linea i conflitti di utilizzazione devono poter essere presumibilmente risolti nell’ambito della procedura d’approvazione dei piani, può essere omesso nella nuova disposizione (lettera b) senza conseguenze sul piano giuridico. Da un lato
affinché un progetto possa essere approvato, nella procedura di approvazione dei piani deve essere comunque presentata una proposta conforme alla legge per la soluzione di conflitti di utilizzazione esistenti. Altrimenti una domanda di approvazione dei piani dovrebbe essere respinta dall’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione e il richiedente dovrebbe elaborare un nuovo progetto per il quale eventualmente andrebbe svolta una procedura del piano settoriale. Dall’altro è possibile
sottoporre a una procedura del piano settoriale un progetto caratterizzato da una complessa
ponderazione rispetto a possibili conflitti di utilizzazione a causa della formulazione «possono essere» nel capoverso 1, se ciò è opportuno in base ai pareri di cui al capoverso 2.
Considerata la prassi affermata dell’UFE, rispetto alla norma precedente all’elenco delle deroghe ne viene aggiunta una nuova: alle condizioni poste nella frase introduttiva i progetti che possono essere eseguiti come cavi interrati in impianti esistenti o stabiliti come vincolanti per le autorità, quali strade, gallerie o cunicoli, non necessitano di un’approfondita verifica dell’obbligo del piano settoriale se questo raggruppamento è possibile per almeno l’80 per cento della lunghezza del progetto. Ai sensi di questa norma un’infrastruttura è vincolante per le autorità se è inserita in modo vincolante in un piano direttore cantonale o in un concetto o piano settoriale della Confederazione. Il motivo dell’introduzione di questa deroga alla lettera c è da ricondurre all’esigenza del raggruppamento, motivata da questioni