Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 15 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici
Conformemente al nuovo capoverso 5 è previsto lo svolgimento della consultazione degli uffici ai sensi dell’articolo 4 OLOGA. Una volta conclusa la consultazione degli uffici, entro due mesi l’UFE chiede la definizione quale dato acquisito del corridoio di pianificazione al Consiglio federale oppure, in determinati casi di secondaria importanza, al DATEC. Il trasferimento al DATEC della competenza per la definizione di dato acquisito del corridoio di pianificazione è un caso di applicazione
dell’articolo 21 capoverso 4 OPT secondo cui il Dipartimento competente può adottare gli adattamenti dei piani settoriali in vigore se tali adattamenti non sono né fonte di nuovi conflitti né hanno
ripercussioni rilevanti sul territorio e l’ambiente.
Art. 2 cpv. 1bis
Secondo l’articolo 5 capoverso 2 LAEl i gestori di rete sono tenuti ad allacciare alla rete elettrica, tra gli altri, tutti gli immobili e insediamenti abitati tutto l’anno fuori della zona edificabile. L’esecuzione della LAEl spetta alla Confederazione (art. 91 Costituzione federale [Cost.; RS 101]), tuttavia l’articolo 30 capoverso 1 LAEl delega l’esecuzione dell’articolo 5 capoverso 2 LAEl ai Cantoni. In tal modo viene assegnata ai Cantoni una competenza esecutiva limitata, precisamente in quei settori della LAEl con una rilevanza diretta per il territorio e nei quali è pertanto necessario un coordinamento nell’ambito della pianificazione del territorio, materia questa che ai sensi dell’articolo 75 Cost. spetta ai Cantoni.
La legislazione federale in materia di pianificazione del territorio definisce quali utilizzazioni possono essere assegnate a edifici e impianti al di fuori delle zone edificabili. Conformemente all’articolo 24c capoverso 2 LPT in combinato disposto con l’articolo 42 capoverso 1 e 3 lettera c OPT i lavori di trasformazione non devono consentire una modifica rilevante dell’utilizzazione di edifici abitati in origine solo temporaneamente. L’allacciamento alla rete elettrica di un edificio originariamente non dotato di energia elettrica può comportare una serie di nuove possibilità di utilizzazione, in generale non conformi all’articolo 42 capoverso 3 lettera c OPT1. La garanzia dell’allacciamento di cui
all’articolo 5 capoverso 2 LAEl non abroga il diritto in materia di pianificazione del territorio, ma intende piuttosto garantire che anche gli edifici al di fuori della zona edificabile, utilizzati conformemente alle eccezioni previste nell’articolo 24 segg. LPT, possano essere allacciati alla rete elettrica pubblica. Sia la costruzione che l’utilizzazione (o trasformazione) di immobili al di fuori della zona edificabile sono verificate dalle autorità cantonali (cfr. art. 25 cpv. 2 LPT).
In base a queste norme e in contrasto con la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale nel caso Rosenlaui2, l’ammissibilità dell’allacciamento alla rete elettrica pubblica di un immobile al di fuori della zona edificabile viene valutata dal Cantone e non nell’ambito della procedura di approvazione dei piani del diritto federale3.
Il nuovo capoverso 1bisstabilisce che la Confederazione rilascia approvazioni dei piani per linee elettriche, che servono ad allacciare alla rete pubblica immobili o insediamenti al di fuori della zona edificabile, soltanto se le competenti autorità cantonali hanno precedentemente valutato l’ammissibilità dell’allacciamento e lo hanno giudicato conforme alla legge. Di conseguenza il richiedente deve allegare alla documentazione una decisione passata in giudicato del Cantone a conferma
dell’ammissibilità dell’allacciamento. Una tale decisione è vincolante per l’autorità direttiva nella procedura di approvazione dei piani.
Art. 9 Rubrica e cpv. 1
Il capoverso 1 può essere abrogato, poiché già dalle prescrizioni procedurali applicabili della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emerge a chi deve
1 Cfr. rapporto sulla revisione parziale dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio dell’ottobre 2012, commenti all’art. 42 cpv. 3 lett. c OPT
2 Decisione A-5459/2015 del 27.12.2016
3 Cfr. anche DTF 1C_36/2011 consid. 3.4 e 1A.176/2000 consid. 4