Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 15 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici

consente una valutazione affidabile del progetto o se emergono questioni di particolare rilevanza. Nel caso di progetti riguardanti impianti situati in una zona protetta secondo il diritto federale, è

determinante l’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451). In questo caso non è ammessa la possibilità di rinunciare alla consultazione dei servizi della Confederazione, come pure nel caso degli impianti situati in zone protette in virtù di accordi internazionali (trattati). Un trattato ratificato dall’Assemblea federale con lo scambio degli atti della ratifica è infatti vincolante per la Svizzera e diventa parte integrante del diritto federale. Ponendo la condizione che l’impianto in questione non deve trovarsi in una zona protetta secondo il diritto federale, si garantisce che in tutti questi casi venga svolta una consultazione.

Art. 9d Acquisto e rinnovo di servitù

L’articolo 43 LIE stabilisce che all’impresa che domanda un’approvazione dei piani spetta il diritto di espropriazione. Ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LIE per costruire o modificare un impianto occorre un’approvazione dei piani: di conseguenza l’articolo 44 LIE stabilisce che il diritto di espropriazione può essere fatto valere per la costruzione o la modifica di un impianto. Pertanto se non si tratta di una costruzione o una modifica di un impianto non può trovare applicazione la procedura di espropriazione secondo la LIE. L’articolo 9d chiarisce questo aspetto e stabilisce che se non vi è costruzione o modifica di un impianto, un’eventuale procedura di espropriazione per diritti aggiuntivi o scaduti deve essere svolta unicamente secondo la legge federale del 20 giugno 1930 sulla espropriazione (LEspr; RS 711) e che a tal fine non è necessaria un’approvazione dei piani.