Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 15 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici

notevolmente sul territorio e sull’ambiente. L’obbligo di svolgimento di una procedura del piano

settoriale (obbligo del piano settoriale) presuppone pertanto una notevole incidenza del progetto sul territorio e sull’ambiente.

Se in base alla documentazione ricevuta stabilisce che il progetto non incide notevolmente sul

territorio e sull’ambiente, l’UFE comunica al richiedente – senza ulteriori consultazioni di altre autorità federali – che il progetto non è soggetto all’obbligo di elaborare un piano settoriale. Nell’esame delle ripercussioni del progetto sul territorio e sull’ambiente l’UFE confronta la situazione attuale (ad es. una linea esistente) con la situazione prevista dopo la realizzazione del progetto. Il processo per la verifica della rilevanza per il piano settoriale e la determinazione dell’obbligo di un piano settoriale è riassunto nell’articolo 1a OPIE. Di conseguenza l’attuale rubrica «In generale» è sostituita con «Verifica

dell’obbligo del piano settoriale». La regola generale riguardante l’obbligo di elaborare un piano settoriale secondo l’articolo 15e capoverso 1 LIE è già contenuta nel capoverso 1, ma viene adattata dal punto di vista linguistico alla nuova legislazione. Inoltre nel capoverso 1 viene chiarito che la verifica dell’obbligo del piano settoriale deve essere svolta dall’UFE d’ufficio oppure su richiesta dell’Ispettorato o del richiedente prima dello svolgimento della procedura di approvazione dei piani. Con «richiedente» s’intende il richiedente nella successiva procedura di approvazione dei piani, che di regola è Swissgrid SA. Il capoverso 1 stabilisce che l’UFE può esigere dal richiedente tutti i documenti necessari e adeguati a verificare se il progetto è soggetto all’obbligo di elaborare un piano settoriale.

Al fine di verificare l’incidenza di un progetto sul territorio e sull’ambiente occorre confrontare la

situazione attuale, ossia quella di un paesaggio in cui è presente un impianto, con la situazione futura prevista dopo la realizzazione del progetto. La situazione di partenza per l’esame delle ripercussioni non è quindi costituita da un paesaggio originario e incontaminato. Questo principio è disciplinato nel nuovo capoverso 2.

Se stabilisce che il progetto non incide notevolmente sul territorio e sull’ambiente, ai sensi del nuovo capoverso 3 l’UFE comunica al richiedente che tale progetto non è soggetto all’obbligo del piano settoriale. In questi casi non è necessario consultare altri servizi della Confederazione o del Cantone. Diversamente, ovvero se il progetto può incidere notevolmente sul territorio e sull’ambiente, l’UFE verifica se sussistono motivi per una deroga all’obbligo di svolgere un piano settoriale e se deve essere svolta la procedura del piano settoriale. Conformemente al senso della norma solo in casi chiari e definiti l’UFE può derogare all’obbligo di un piano settoriale. In quali casi un progetto incide notevolmente sul territorio e sull’ambiente ai sensi dell’articolo 15e LIE dipende dall’interpretazione; nell’applicazione di questa disposizione l’UFE dispone di un determinato margine di discrezionalità. Secondo la prassi attuale ad es. non sono stati classificati come progetti che incidono notevolmente sul territorio e sull’ambiente: l’aumento della tensione di una linea aerea esistente da 220 kV a 380 kV sullo stesso tracciato e senza un sostanziale aumento dell’altezza dei piloni, lo spostamento di una linea aerea per una lunghezza di due o tre campate oppure la trasformazione di entità ridotta

dell’ingresso del cavo in una sottocentrale. In caso di dubbio l’UFE è tenuto a stabilire l’obbligo del piano settoriale; dopodiché deve essere avviata la procedura di deroga al piano settoriale secondo l’articolo 1b oppure la procedura del piano settoriale secondo l’articolo 1e.

A seguito della nuova articolazione il contenuto dei precedenti capoversi 2, 3 e 4 viene ripreso in una nuova norma nell’articolo 1b capoversi 1 e 2. Il capoverso 5 può essere eliminato poiché il suo

contenuto normativo è stato trasferito a livello di legge nell’articolo 15g capoverso 1 LIE.

Art. 1b Deroghe all’obbligo del piano settoriale e procedura

Se dopo averlo esaminato l’UFE stabilisce che può incidere notevolmente sul territorio e sull’ambiente, il progetto deve essere valutato in modo approfondito dalla Confederazione nell’esercizio della sua discrezionalità pianificatoria. Attualmente nell’ambito di questa verifica, svolta con il titolo di