Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 15 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici
e la cui necessità è stata confermata dall’ElCom deve essere inserito nel piano settoriale come informazione preliminare.
Art. 1d Preparazione della procedura del piano settoriale
In base al nuovo articolo 1c l’attuale indicazione dell’informazione preliminare sia nella rubrica sia nell’articolo 1b capoverso 1 non è più necessaria. In sostituzione di tale indicazione le disposizioni precedenti nell’articolo 1b capoverso 2 sono riprese e diversamente articolate nel nuovo capoverso 1. Con questa modifica si tiene conto del fatto che l’accordo di coordinamento tra il richiedente e i Cantoni interessati rientra nella documentazione che il richiedente deve presentare all’UFE
unitamente alla domanda di svolgimento della procedura del piano settoriale, motivo per cui l’accordo di coordinamento deve essere concluso prima della domanda all’UFE. Di conseguenza decade la precedente esigenza che imponeva al richiedente di concludere questo accordo e nel contempo «informare tempestivamente» l’UFE circa il futuro progetto soggetto all’obbligo di piano settoriale.
Le norme del precedente articolo 1b capoverso 3 vengono riprese nel capoverso 2 e adattate alla nuova articolazione. Questi adattamenti non comportano alcuna modifica materiale.
Le norme del precedente articolo 1b capoverso 4 vengono riprese nel capoverso 3. La formulazione secondo cui in casi particolari, d’intesa con i Cantoni interessati, il richiedente può anche proporre una sola zona di pianificazione, è modificata affermando che in futuro è necessaria l’esplicita approvazione dei Cantoni interessati. In realtà non si tratta di una modifica materiale dal punto di vista giuridico, in quanto la necessità dell’approvazione dei Cantoni era già sancita nel precedente articolo 1c
capoverso 5.
Art. 1e Avvio della procedura del piano settoriale
Nel nuovo articolo 1e sono riassunte tutte le disposizioni procedurali dei precedenti articoli 1b e 1c, necessarie per l’avvio della procedura del piano settoriale. Questa modifica produce una più chiara articolazione e una maggiore leggibilità dell’ordinanza.
Secondo il capoverso 1 il richiedente deve chiedere all’UFE lo svolgimento della procedura del piano settoriale. Questo principio implicito nelle precedenti norme è stato ora esplicitato.
Secondo il capoverso 2 lettera a il richiedente deve allegare alla propria domanda una motivazione per il progetto e indicazioni circa la sua necessità. La motivazione, da cui di regola emerge anche la necessità, rappresenta la base per la ponderazione degli interessi ed è pertanto un elemento
fondamentale per la procedura del piano settoriale. Nei casi in cui il progetto da esaminare è inserito nel piano settoriale come informazione preliminare, la motivazione e le indicazioni circa la necessità corrispondono alle rispettive informazioni nel piano pluriennale. Secondo il capoverso 2 lettera b il richiedente deve allegare alla propria domanda anche gli accordi di coordinamento con i Cantoni interessati e la documentazione redatta secondo l’articolo 1d. Dal punto di vista materiale questa norma corrisponde alle precedenti disposizioni nell’articolo 1b capoversi 2 e 3.
La precedente norma nell’articolo 1b capoverso 5 (trasmissione dei documenti alla Conferenza
sull’assetto del territorio della Confederazione, CAT) viene ripresa invariata nel capoverso 3.
Nel capoverso 4 è ripresa la norma riguardante la composizione del gruppo di accompagnamento specifico al progetto contenuta nel precedente articolo 1c capoverso 1. La base giuridica per questa disposizione si trova nell’articolo 15g LIE secondo il quale l’UFE istituisce un gruppo di
accompagnamento per ciascuna procedura del piano settoriale (art. 15g cpv. 2 LIE) e il Consiglio federale designa gli organi e le organizzazioni rappresentati nel gruppo di accompagnamento (art. 15g cpv. 3 LIE). L’obbligo di istituzione di tale gruppo vale per la definizione sia della zona di pianificazione (art. 1f) sia del corridoio di pianificazione (art. 1g), per cui dal punto di vista sistematico questa