Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 15 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici

di impianti di distribuzione in stazioni di trasformazione. La sostituzione dev’essere equivalente non solo dal punto di vista tecnico; il progetto attuato non deve ledere gli interessi concernenti la pianificazione del territorio, la protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio né interessi di terzi, oppure produrre solo ripercussioni irrilevanti. Bisogna considerare in particolare che la sostituzione delle parti dell’impianto non comporti una violazione delle prescrizioni vigenti, in particolare dell’ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl; RS 734.31) (sicurezza) nonché dell’ORNI e dell’ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico (OIF; RS 814.41) (valori limite);

– la norma esistente viene resa più generica: non si menzionano più le singole parti dell’impianto la

cui sostituzione è considerata lavoro di manutenzione che non necessita di approvazione dei piani, ma si parla solamente di «parti dell’impianto». L’elenco attuale si è rivelato lacunoso e non ha senso in quanto – come già in precedenza – non è esaustivo; inoltre non è chiaro per una sostituzione equivalente nel senso sopra citato in che misura possa essere determinante la parte dell’impianto concretamente interessata.

L’elenco non è esaustivo e tiene pertanto conto del fatto che la prassi prevede innumerevoli fattispecie che devono essere qualificate come lavori di manutenzione o per le quali possono emergere dubbi sul fatto che un progetto concreto costituisca una sostituzione equivalente. Su questo aspetto, in caso di dubbio circa l’obbligo di approvazione dei piani, il capoverso 4 assegna all’Ispettorato la possibilità di decidere (a pagamento) e sviluppare così una prassi, generando in tal modo sicurezza della

pianificazione e certezza giuridica. Essendo la prima autorità competente per l’approvazione,

l’Ispettorato ha familiarità con queste fattispecie ed è quindi l’autorità più adeguata allo svolgimento di tale compito.

Nel capoverso 2 lettere b e c viene ripreso e riassunto il contenuto delle precedenti lettere d ed e del capoverso 2. Si tratta di misure per il ripristino dello stato originale (riparazioni e simili). Anche in questo caso la norma viene estesa: le parti dell’impianto interessate dalle misure non sono più citate esplicitamente; inoltre tali misure possono essere attuate senza approvazione dei piani anche se alterano l’aspetto esterno, ma in modo non sostanziale. Anche qui trova applicazione la norma del capoverso 4 secondo cui in caso di dubbio è l’Ispettorato a decidere se il progetto è soggetto

all’obbligo di approvazione dei piani oppure no (a pagamento).

Il capoverso 3 definisce infine i progetti che costituiscono modifiche di lieve entità oppure che non producono ripercussioni o solo ripercussioni non sostanziali, tali da non giustificare lo svolgimento di una procedura di approvazione dei piani; pertanto, in adempimento dell’articolo 16 capoverso 7 LIE, devono essere esonerati dall’obbligo di approvazione dei piani. Le modifiche non devono provocare un aumento delle radiazioni non ionizzanti in luoghi a utilizzazione sensibile né alterare in maniera sostanziale l’aspetto esterno dell’impianto. Naturalmente l’utilizzo di un cavo interrato dotato di fibra ottica integrata per la trasmissione di dati di terzi (lettera a) necessita come già in precedenza del consenso del proprietario fondiario interessato (servitù); se necessario in questo caso dev’essere avviata una procedura di espropriazione.

La possibilità di eseguire modifiche tecniche di lieve entità senza l’approvazione dei piani è una novità introdotta nel capoverso 3 e di conseguenza non ci sono ancora esperienze pratiche in merito. Per evitare che questa norma si traduca in una prassi incontrollata, il capoverso 5 stabilisce l’obbligo per i gestori di notificare preventivamente tali progetti all’Ispettorato. Questa norma garantisce uno sviluppo della prassi conforme alla legge, senza gravare i partecipanti con una procedura onerosa.

L’obbligo di documentazione sancito nel capoverso 6 consente all’Ispettorato di svolgere in modo efficace la propria funzione di controllo.