Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 15 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici

disposizione viene spostata dall’articolo 1c all’articolo 1e. L’istituzione del gruppo di

accompagnamento da parte dell’UFE deve avvenire ora entro due mesi dal ricevimento di tutti i pareri della prima consultazione della Conferenza sull’assetto del territorio (CAT). Questo termine viene inserito conformemente all’articolo 15f capoverso 3 LIE, secondo cui il Consiglio federale stabilisce scadenze per le singole fasi procedurali.

Essendo ben affermata nella pratica, la composizione del gruppo di accompagnamento specifico al progetto rimane invariata. In particolare è emerso che al suo interno gli interessi tecnici, economici, del territorio e dell’ambiente sono rappresentati in modo equilibrato nonché conforme ai livelli per la pianificazione settoriale. In passato era stato chiesto, soprattutto da privati, che nel gruppo di

accompagnamento fossero rappresentati anche i Comuni e i privati: questa partecipazione non è tuttavia contemplata dalla fase di pianificazione settoriale. Di conseguenza l’articolo 1d capoverso 1 lettera c prescrive la regolamentazione della partecipazione e dell’informazione dei Comuni

nell’accordo di coordinamento tra il richiedente e i Cantoni interessati. Anche una partecipazione di privati o organizzazioni – eccetto le organizzazioni di protezione dell’ambiente attive a livello nazionale che rappresentano gli interessi dell’ambiente a livello nazionale – non è opportuna poiché solitamente soltanto dopo l’elaborazione del tracciato della linea si può valutare se un progetto potrebbe violare interessi particolari fatti valere. Inoltre la partecipazione di ulteriori gruppi interessati provocherebbe un ulteriore rallentamento del già complesso processo del piano settoriale e ne prolungherebbe la durata. Sia i Comuni sia i privati e le organizzazioni possono fare valere i propri interessi nell’ambito della procedura di audizione e partecipazione nonché della procedura di approvazione dei piani (cfr. art. 1f cpv. 3 e art. 1g cpv. 4 OPIE nonché art. 16f LIE).

Art. 1f Definizione della zona di pianificazione quale dato acquisito

Il precedente articolo 1c capoverso 1 riguardante l’istituzione di un gruppo di accompagnamento specifico al progetto viene trasferito nell’articolo 1e capoverso 4. Nel nuovo capoverso 1 è compresa la precedente norma dell’articolo 1c capoverso 2 e viene aggiunto che l’UFE trasmette al gruppo di accompagnamento la documentazione relativa alla zona di pianificazione. Di regola la trasmissione della documentazione deve avvenire congiuntamente all’istituzione del gruppo di accompagnamento e pertanto anch’essa entro il termine di due mesi dal ricevimento di tutti i pareri della CAT (si veda art. 1e cpv. 4 OPIE). Nella maggior parte dei casi il sopralluogo con il gruppo di accompagnamento viene fissato alcune settimane dopo la trasmissione della documentazione. Viene eliminata la disposizione restrittiva circa il termine, secondo cui l’UFE può organizzare il sopralluogo entro due mesi. È a

discrezione dell’UFE fissare il sopralluogo anche oltre tale termine oppure organizzarne un secondo, se ne emerge la necessità dalle discussioni con il gruppo di accompagnamento.

Nel nuovo capoverso 2 viene ripreso il contenuto normativo del precedente articolo 1c capoverso 3 e viene adattato dal punto di vista linguistico all’articolo 15h LIE. Rispetto all’articolo di legge si precisa che il gruppo di accompagnamento basa la sua raccomandazione su un esame d’insieme e la

trasmette entro due mesi dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria.

Il processo conformemente al precedente articolo 1c capoverso 4 deve essere modificato, poiché la definizione di una zona di pianificazione secondo l’articolo 15h capoverso 2 LIE rappresenta

esplicitamente una decisione di definizione quale dato acquisito (e non più un risultato intermedio) e pertanto ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1) prima di presentare la domanda di definizione quale dato acquisito al Consiglio federale deve essere svolta la consultazione degli uffici. Di conseguenza il contenuto normativo del precedente articolo 1c capoverso 4 viene trasferito e completato nei

capoversi 3 e 4. Il nuovo capoverso 3 prevede che dopo aver ricevuto la raccomandazione del gruppo di accompagnamento l’UFE rediga la bozza della scheda di coordinamento con rapporto per la zona