Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 15 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici

essere notificata la decisione d’approvazione dei piani. La disposizione non ha altro significato e risulta quindi obsoleta. Conformemente alla prassi, la decisione d’approvazione dei piani non è

notificata, bensì solamente portata a conoscenza delle autorità federali interessate nonché dei

Cantoni e ai Comuni partecipanti alla procedura, a meno che questi non abbiano qualità di parte. Può essere il caso ad es. di un Comune che salvaguarda i propri interessi mediante opposizione (art. 16f cpv. 3 LIE). In un simile caso la decisione deve essere notificata.

Poiché con la cancellazione del capoverso 1 il contenuto dell’articolo 9 si limita alla sola concessione parziale, la rubrica viene adattata di conseguenza.

Art. 9a Deroghe all’obbligo di approvazione dei piani

Per costruire o modificare impianti elettrici a corrente forte o determinati impianti a corrente debole occorre un’approvazione dei piani (art. 16 cpv. 1 LIE). Conformemente all’articolo 16 capoverso 7 LIE integrato nel quadro della Strategia reti elettriche il Consiglio federale può prevedere deroghe

all’obbligo di approvazione dei piani. L’articolo 9a disciplina tali deroghe.

Già l’attuale articolo 9a, sotto al titolo «Lavori di manutenzione di impianti», stabilisce che un progetto può essere svolto senza procedura d’approvazione dei piani se è destinato a garantire l'esercizio di un impianto nella misura autorizzata.

In base alla nuova disposizione dell’articolo 16 capoverso 7 LIE nel capoverso 1 viene aggiunto che – oltre ai lavori di manutenzione già menzionati – anche le modifiche tecniche di lieve entità non

necessitano di approvazione dei piani se non si prevedono particolari ripercussioni sull’ambiente. I dettagli relativi ai lavori di manutenzione e alle modifiche tecniche di lieve entità sono disciplinati nei capoversi 2 e 3. Tutti questi casi sono accomunati dal fatto che lo svolgimento di una procedura di approvazione dei piani costituirebbe una pura formalità e non produrrebbe alcun vantaggio, in quanto non ledono interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del territorio, la protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio o interessi di terzi e non sono necessarie autorizzazioni o approvazioni secondo le disposizioni del rimanente diritto federale. L’esonero dall’obbligo di

approvazione dei piani consente di rendere le procedure più efficienti e ridurre l’onere amministrativo per le autorità e i gestori di rete.

Nell’attuale capoverso 2 dell’articolo 9a i lavori di manutenzione vengono distinti dalle modifiche di un impianto che necessitano di approvazione dei piani attraverso formulazioni quali «sostituzione 1:1 di O ». Nella prassi è emerso sempre più frequentemente che una sostituzione 1:1 è difficilmente

attuabile o addirittura impossibile, perché ad esempio a seguito degli sviluppi tecnici i componenti da sostituire di un impianto elettrico non sono più disponibili. Nel caso di lavori di manutenzione necessari ciò conduce a modifiche irrilevanti che tuttavia, in base all’attuale quadro normativo, necessitano comunque dell’approvazione. Al fine di correggere questa inadeguatezza ed esonerare dall’obbligo di approvazione dei piani i lavori di manutenzione che comportano modifiche minime di un impianto, le norme esistenti sono riprese nel nuovo capoverso 2 lettera a e integrate sotto due punti di vista:

– anziché la «sostituzione 1:1» è considerato lavoro di manutenzione la «sostituzione equivalente».

In questo modo, ad esempio, è possibile sostituire senza approvazione dei piani le parti

dell’impianto che con il passare degli anni sono diventate difettose con parti tecnicamente più moderne. La disposizione comprende ad esempio i seguenti lavori: la sostituzione di catene di isolatori di porcellana con catene di plastica (ottimizzazione mediante sostituzione di nuovi

materiali; le catene identiche non sono più disponibili), l’utilizzo di funi di linee ottimizzate per la riduzione delle perdite e/o dell’inquinamento fonico (con una superficie speciale e una sezione del conduttore leggermente più alta, senza aumento dell’intensità) oppure la sostituzione dei riduttori di tensione, dei sezionatori, degli scaricatori di sovratensioni o dei pilastri in impianti di

distribuzione isolati ad aria nonché la sostituzione con impianti dello stesso modello di costruzione