Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 19 pagine
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Compensazione di imposte alla fonte residue elevate con imposte alla fonte residue basse Per il calcolo del computo globale d’imposta gli interessi e i diritti di licenza provenienti da tutti gli Stati contraenti vanno considerati nel loro insieme, a prescindere che la CDI
applicabile preveda o no un obbligo di imposizione per lo Stato alla fonte. Una simile regola si evince anche dalla sentenza del Tribunale federale 2C_64/2013, secondo cui il punto di vista attuale che predilige il calcolo separato è in contrasto con le CDI; nel calcolo
dell’importo massimo dovrebbe confluire l’insieme di tutti i redditi imponibili (un solo
contenitore per tutti i redditi imponibili).
Il Consiglio federale non ritiene opportuno soddisfare questa richiesta. Secondo la dottrina7 l’affermazione del Tribunale federale, in base alla quale per la determinazione dell’importo del computo globale d’imposta non si dovrebbero costituire contenitori o comparti, non si riferisce al calcolo dell’ammontare massimo. L’affermazione andrebbe piuttosto interpretata nel senso che non si devono costituire contenitori per i diversi Cantoni, ovvero che bisogna sempre considerare l’imposta svizzera nel suo insieme.
La questione della definizione dei singoli comparti rimane comunque irrisolta. Il commentario al Modello OCSE prevede a tal fine diversi metodi, senza privilegiarne alcuno. Il metodo meno favorevole al contribuente è quello che tratta ogni reddito in sequenza («item per item»). In questo caso l’ammontare massimo è calcolato separatamente per ogni elemento reddituale. Per contro, il metodo più favorevole al contribuente è quello che consente di aggregare tutti i redditi esteri («overall credit»). Questi ultimi vengono messi in un unico contenitore e la somma delle imposte estere è computata nell’imposta nazionale
corrispondente all’insieme dei redditi esteri. Il computo d’imposta utilizzato in Svizzera è una via di mezzo tra i metodi possibili: per il calcolo dell’ammontare massimo nel contenitore vengono messi tutti i redditi esteri soggetti all’estero a un’imposta alla fonte limitata dalla pertinente CDI conclusa con la Svizzera.
Deduzione globale interessante in particolare per i diritti di licenza
Conformemente all’ordinanza 1 del DFF (art. 4 cpv. 3), con riferimento all’articolo
11 dell’ordinanza sul computo globale dell’imposta, ai fini del calcolo dell’ammontare
massimo la deduzione forfettaria attuale del 50 per cento deve essere fissata per i diritti di licenza al 30 per cento. L’amministrazione delle contribuzioni o il contribuente deve avere ancora la possibilità di comprovare spese superiori o inferiori effettive direttamente
computabili.
A questa richiesta non è stato dato seguito perché, secondo il Consiglio federale, la
deduzione globale attualmente applicabile è sufficiente, anzi piuttosto generosa, ed è mantenuta la possibilità di comprovare costi effettivi inferiori.
Investimenti collettivi di capitale
Il computo d’imposta deve poter essere chiesto anche per i redditi incassati indirettamente provenienti da investimenti collettivi di capitale. Il motivo addotto è che tali investimenti sono considerati trasparenti nell’ambito delle imposte sul reddito. Un investitore che riceve un dividendo gravato dell’imposta residua non direttamente bensì tramite un investimento collettivo di capitale non può chiedere il computo globale d’imposta poiché non conosce la procedura né dispone della relativa documentazione. Questa situazione costituisce uno svantaggio ingiustificato e un inadempimento degli obblighi internazionali assunti dalla Svizzera nell’ambito della CDI.
Il Consiglio federale non ha tenuto conto di questa richiesta. Al momento della distribuzione dei dividendi (gravati dell’imposta residua) al fondo, questi ultimi non sono attribuiti al singolo investitore. La distribuzione agli investitori del reddito proveniente dal fondo o la sua
tesaurizzazione avviene di regola diversi mesi dopo. Nel frattempo le quote del fondo possono essere state vendute. Le pretese fondate su una CDI possono essere fatte valere
7 Cfr. Waldburger in IFF Forum für Steuerrecht 2015/4, pag. 338 segg.