Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 19 pagine
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4.4 Abrogazione delle norme concernenti le società con statuto speciale cantonale
La RFFA prevede di abrogare le disposizioni sulle società con statuto speciale cantonale (art. 28 cpv. 2–5 LAID). Di conseguenza anche la regolamentazione delle modalità del computo delle imposte residue estere per le imprese soggette a questo regime fiscale diventa superflua. La pertinente disposizione dell’ordinanza viene abrogata (art. 5 cpv. 3 ordinanza sul computo globale dell’imposta).
4.5 Patent box
La RFFA prescrive ai Cantoni l’introduzione di un patent box (art. 8a, 24a D-LAID). In pratica si tratta di un’imposizione privilegiata della quota dell’utile netto complessivo riguardante brevetti e diritti analoghi. Ne fanno parte anche i redditi conseguiti direttamente da brevetti e diritti analoghi come i diritti di licenza. Nell’ambito dell’imposta federale diretta il patent box non è contemplato.
L’avamprogetto dell’ordinanza prevede che l’ammontare massimo per le imposte della Confederazione e dei Cantoni debba essere calcolato separatamente se il patent box consente di realizzare redditi derivanti da licenze e redditi simili, che sono soggetti alle imposte alla fonte estere. In tal modo si tiene conto del differente onere fiscale di questi redditi a livello federale e cantonale. L’ammontare del computo viene poi ripartito
proporzionalmente sulla base degli importi massimi calcolati per ogni sovranità fiscale. A seconda della situazione (rapporto tra redditi esteri e utile netto imponibile in Svizzera) il calcolo separato dell’ammontare massimo può avere effetti diversi. L’importo parziale dell’imposta sul reddito o sull’utile riguardante questi redditi può risultare superiore o inferiore rispetto a quello che si otterrebbe dal calcolo congiunto dell’ammontare massimo.
4.6 Computo d’imposta per gli stabilimenti d’impresa
Secondo il diritto vigente, gli stabilimenti d’impresa in Svizzera di imprese estere non
possono chiedere lo sgravio dell’imposta residua su interessi, dividendi e diritti di licenza provenienti da Stati terzi. Questo perché gli stabilimenti d’impresa non sono considerati persone residenti in Svizzera. Con la RFFA è stata creata, nella legge del 22 giugno 1951 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (RS 672.2), la base legale che rende possibile il computo d’imposta per gli stabilimenti d’impresa in Svizzera.
Le pertinenti disposizioni di esecuzione sono contenute nel presente avamprogetto di ordinanza sul computo di imposte alla fonte estere.
4.7 Adeguamento dell’ordinanza 1 del DFF sul computo globale d’imposta
Il titolo dell’ordinanza viene adeguato al titolo dell’ordinanza del Consiglio federale alla base della predetta ordinanza, che viene così modificato: ordinanza sul computo di imposte alla fonte estere. Inoltre l’articolo 4 viene adeguato dal punto di vista redazionale alle modifiche dell’articolo 11 dell’ordinanza del Consiglio federale.
5. Richieste esaminate, ma respinte
A seguito dell’indagine conoscitiva del 6 dicembre 2016, alcune cerchie economiche hanno chiesto modifiche più estese.