Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 19 pagine

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1. Situazione iniziale

1.1 Doppia imposizione internazionale

Per doppia imposizione internazionale si intende la riscossione di imposte paragonabili in due (o più) Stati in capo al medesimo contribuente nel medesimo periodo.

Un possibile caso di applicazione sono i redditi da capitale come gli interessi, i dividendi e i diritti di licenza. Numerosi Stati riscuotono imposte alla fonte su siffatti redditi da capitale. Se questi ultimi sono soggetti a imposta anche nello Stato di residenza del beneficiario, è possibile che si verifichi una doppia imposizione internazionale e si creino ostacoli alle operazioni transfrontaliere.

Lo strumento principale per contrastare questi effetti indesiderati è costituito dalle

convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni (CDI). In una CDI il cosiddetto articolo sul metodo stabilisce il modo in cui lo Stato di residenza di un beneficiario di redditi imponibili nello Stato della fonte secondo le pertinenti disposizioni della CDI deve evitare la doppia imposizione. Nelle CDI concluse dalla Svizzera l’articolo sul metodo si fonda essenzialmente sull’articolo 23A del Modello di convenzione dell’OCSE1 (di seguito «Modello OCSE»).

Secondo questo articolo la Svizzera, in quanto Stato di residenza, esenta da imposta i redditi tassati dall’altro Stato conformemente alla CDI. Tale esenzione non si applica tuttavia a dividendi, interessi e diritti di licenza. Per quanto riguarda questi redditi le imposte dell’altro Stato sono computate nelle imposte svizzere sul reddito (il cosiddetto metodo del computo).

Nel Modello OCSE il metodo del computo è disciplinato nel capoverso 2 dell’articolo 23A. Conformemente al primo periodo di questa disposizione, lo Stato di residenza è tenuto a computare nelle proprie imposte le imposte pagate nell’altro Stato. Il secondo periodo della suddetta disposizione limita l’ammontare dell’importo da computare. Lo Stato di residenza può infatti computare l’importo delle suddette imposte fino a concorrenza dell’ammontare delle imposte sul reddito dovute in detto Stato sui redditi esteri (il cosiddetto ammontare massimo).

1.2 Base legale

Per quanto riguarda gli interessi, i dividendi e i diritti di licenza, le CDI concluse dalla

Svizzera conferiscono a quest’ultima il diritto di definire il genere di sgravio previsto e di disciplinare la procedura.

La legge federale del 22 giugno 1951 concernente l’esecuzione delle convenzioni

internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione

(RS 672.2) dà al Consiglio federale la facoltà di precisare il modo in cui debba essere

eseguito il computo, garantito da una convenzione, delle imposte riscosse dall’altro Stato contraente nelle imposte dovute in Svizzera (art. 2 cpv. 1 lett. e). Su questa base il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza del 22 agosto 1967 sul computo globale dell’imposta

(RS 672.201).

1.3 Punti essenziali del computo d’imposta nel diritto vigente

I beneficiari di redditi residenti in Svizzera soggetti in uno Stato contraente all’imposta alla fonte possono chiedere per questa imposta il computo globale d’imposta, purché la

convenzione con lo Stato della fonte preveda un siffatto computo e i redditi siano

effettivamente assoggettati a imposta in Svizzera. L’ammontare del computo globale

d’imposta è basato anzitutto sull’importo dell’imposta che l’altro Stato contraente può

riscuotere in virtù della convenzione conclusa. L’importo dello sgravio in Svizzera viene però

1 Modello di convenzione dell’OCSE del 2017 concernente le imposte sul reddito e sul patrimonio. Il Modello OCSE è da considerarsi al pari di una raccomandazione. Hanno forza di legge soltanto le convenzioni concluse tra la Svizzera e uno Stato partner.