Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 19 pagine
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d’imposta nel caso di una persona residente in Svizzera non soggetta sul territorio nazionale a un’imposizione totale da parte di tutte le sovranità fiscali interessate è una misura che contraddice le CDI. La modifica prevista dovrebbe comportare tendenzialmente un aumento degli importi dell’imposta alla fonte estera computabili.
Art. 13
Il capoverso 2 stabilisce ora che il contribuente deve presentare l’istanza per il computo di imposte alla fonte estere utilizzando il modulo messo a disposizione dalle autorità fiscali cantonali.
Inoltre, secondo il capoverso 4, i redditi assoggettati a un’imposizione ad aliquota ridotta (ad es. in un patent box) devono essere specialmente denominati nel citato modulo. Questo facilita il lavoro delle autorità fiscali.
Art. 20
Secondo il diritto vigente, la ripartizione dell’ammontare del computo tra Confederazione e Cantoni è disciplinata negli articoli 20 (a carico della Confederazione) e 21 (a carico dei Cantoni e dei Comuni). Tale ripartizione non sarà più forfettaria, bensì effettiva. La nuova regola è stabilita nell’articolo 20; l’articolo 21 è abrogato.
Il capoverso 1 disciplina la ripartizione dell’ammontare del computo tra la Confederazione da una parte e i Cantoni e i Comuni dall’altra, determinato secondo gli articoli 9–11. La chiave di ripartizione non sarà più forfettaria (Confederazione: 1/3, Cantoni e Comuni: 2/3), bensì effettiva, in base alle aliquote d’imposta per quanto riguarda le persone fisiche e in base all’ammontare delle imposte per quanto riguarda le persone giuridiche. Inoltre, per i dividendi e i redditi ad essi equiparati di cui all’articolo 5 capoverso 2 e i redditi provenienti da brevetti e diritti analoghi di cui all’articolo 5 capoverso 3, soggetti a imposizione parziale, la
ripartizione avviene proporzionalmente in funzione del rispettivo ammontare massimo.
A titolo esplicativo citiamo un esempio relativo a una persona fisica. Supponiamo che il reddito imponibile di questa persona in Svizzera ammonti a 1000 franchi. L’aliquota
d’imposta determinante per la Confederazione è del 5 per cento; quella complessiva per il Cantone, il Comune e la chiesa è del 20 per cento. L’imposta estera computabile ammonta a 100 franchi. L’imposta effettivamente dovuta e la ripartizione effettiva del computo d’imposta sono calcolate come segue.
1. Tenuto conto delle aliquote d’imposta applicabili della Confederazione (5 %), nonché del
Cantone, del Comune e della chiesa (20 %), per una persona fisica con un reddito imponibile di 1000 franchi l’ammontare dell’imposta è di 250 franchi. Su questo importo, prima del computo d’imposta, la Confederazione riscuote 50 franchi, mentre il Cantone, il Comune e la chiesa 200 franchi.
2. Considerando l’aliquota d’imposta nella sua totalità, la quota della Confederazione è del
20 per cento, mentre quella del Cantone, del Comune e della chiesa è dell’80 per cento. Sulla base di questa proporzione bisogna ripartire tra Confederazione da un lato e Cantone, Comune e chiesa dall’altro l’imposta residua computabile.
3. L’imposta residua di 100 franchi viene computata in ragione del 20 per cento
nell’imposta federale e dell’80 per cento nelle imposte cantonali, comunali ed
ecclesiastiche.
4. Dopo il computo d’imposta, per il contribuente risulta un’imposta federale di 30 franchi e
un’imposta cantonale e comunale di 120 franchi. L’importo totale da versare ammonta dunque a 150 franchi.