Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 19 pagine

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unicamente dal beneficiario effettivo dei redditi in questione. Il beneficiario effettivo è colui che può disporre dei redditi (dividendi, interessi, diritti di licenza) liberamente e

illimitatamente, ovvero colui che non deve trasferirli sulla base di un obbligo legale o

contrattuale legato direttamente al conseguimento dei redditi. Il potere di disporre

economicamente dei redditi deve essere acquisito nel momento in cui i redditi sono esigibili. Solitamente nel caso in questione tale condizione non è soddisfatta. Se acquista quote di un investimento collettivo di capitale dopo l’esigibilità dei redditi che danno diritto al computo globale d’imposta, ma prima della distribuzione del fondo, l’investitore non era l’avente economicamente diritto nel momento determinante per il reddito che dà diritto al computo globale d’imposta.

6. Commento alle singole disposizioni

6.1 Modifiche formali e redazionali

Nell’ingresso, la base legale è completata con la lettera g (stabilimenti d’impresa), introdotta nella RFFA.

Il nuovo titolo è «Ordinanza sul computo di imposte alla fonte estere» (OCIFo).

Per quanto concerne la sostituzione di espressioni, il secondo capoverso riguarda soltanto la versione tedesca.

In tutta l’ordinanza, l’espressione «computo globale d’imposta» è sostituita con l’espressione «computo di imposte alla fonte estere».

Negli articoli 3 capoverso 1 e 10 capoverso 3, oltre alle imposte sul reddito sono menzionate esplicitamente le imposte sull’utile; nell’articolo10 capoverso 3, oltre all’utile netto è

menzionato il reddito netto.

Negli articoli 1 capoverso 2, 4 capoversi 1 e 3, 5 capoverso 1, 23 e 24 sono stati apportati adeguamenti di carattere redazionale.

6.2 Modifiche materiali

Art. 2a

Secondo il disegno di articolo 2 capoverso 1 lettera g della legge federale del 22 giugno 1951 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla

Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (RS 672.2), il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni uno stabilimento d’impresa in Svizzera di un’impresa estera assoggettato all’imposta sull’utile ordinaria sia a livello di imposta federale diretta sia a livello di imposte cantonali e comunali può chiedere il computo d’imposta per i redditi provenienti da uno Stato terzo (Stato della fonte) gravati da un’imposta residua. Con la presente modifica viene precisata la nuova normativa.

Cpv. 1: in una situazione simile il computo d’imposta è possibile soltanto se tra (1) lo Stato della fonte e la Svizzera, (2) lo Stato della fonte e lo Stato di residenza dell’impresa nonché (3) la Svizzera e lo Stato di residenza dell’impresa è stata conclusa una CDI. Ciò per i seguenti motivi: la CDI tra lo Stato della fonte e la Svizzera è necessaria perché altrimenti le società svizzere risulterebbero svantaggiate rispetto agli stabilimenti d’impresa in Svizzera; la CDI tra lo Stato della fonte e lo Stato di residenza dell’impresa è necessaria perché altrimenti lo Stato della fonte non sarebbe tenuto ad accordare lo sgravio dell’imposta alla fonte. La CDI tra la Svizzera (quale Stato dello stabilimento d’impresa) e lo Stato di

residenza dell’impresa è richiesta a seguito del divieto di discriminazione relativamente agli stabilimenti d’impresa previsto nelle CDI svizzere (art. 24 par. 3 del Modello OCSE).

Secondo tale divieto, gli stabilimenti d’impresa in Svizzera di imprese estere non possono essere soggetti a un’imposizione meno favorevole di quella a carico delle imprese svizzere. Il