Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 19 pagine
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EXPERTsuisse, Unione svizzera delle arti e mestieri, SwissHoldings e FIDUCIARI|SUISSE (cfr. n. 5).
Dopo la bocciatura nella votazione popolare del 12 febbraio 2017 della legge federale
concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (legge sulla Riforma III dell’imposizione delle imprese), i lavori concernenti
l’ordinanza sul computo globale dell’imposta sono stati sospesi.
Il 28 settembre 2018 il Parlamento ha approvato la legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA). Contro la RFFA è stato lanciato il referendum. Il Popolo si pronuncerà sulla RFFA il 19 maggio 2019. Se sarà accettata, la RFF entrerà in vigore il 1° gennaio 2020. Se la RFFA fosse respinta, la presente modifica di ordinanza nella forma proposta diverrebbe priva di oggetto.
La normativa proposta di seguito è ampiamente conforme alle raccomandazioni del gruppo di lavoro.
4 La normativa proposta
Il Consiglio federale propone essenzialmente le seguenti modifiche:
• ripartizione dell’ammontare del computo globale d’imposta tra la Confederazione e i Cantoni e i Comuni non più forfettaria ma effettiva;
• nessuna riduzione dell’ammontare del computo d’imposta in caso di imposizione parziale;
• adeguamento alla giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’imposizione parziale dei dividendi pagati alle persone fisiche;
• precisazione delle norme sulla deduzione delle spese (interessi passivi e altre spese) ai fini del calcolo dell’ammontare massimo.
L’ordinanza 1 del DFF sul computo globale d’imposta è adeguata alla modifica dell’ordinanza del Consiglio federale e contiene soltanto disposizioni materiali conseguenti a detta modifica.
4.1 Ripartizione dell’ammontare del computo sulla base degli oneri effettivi delle imposte sul reddito e sull’utile
Secondo il diritto vigente l’ammontare del computo è ripartito in ragione di un terzo a carico della Confederazione e due terzi a carico dei Cantoni (spetta al Cantone regolamentare la ripartizione tra Cantone e Comuni). Questa chiave di ripartizione non corrisponde alla reale ripartizione dell’onere fiscale tra la Confederazione e i Cantoni. Nel caso delle persone fisiche, essa favorisce piuttosto i Cantoni, nel caso delle persone giuridiche la
Confederazione. In quest’ultimo caso l’effetto si accentuerà a seguito delle riduzioni
dell’imposta sull’utile da parte dei Cantoni previste nel quadro della RFFA. Ci sono
ripercussioni soprattutto per quanto concerne le persone giuridiche contribuenti che godono di uno statuto speciale cantonale. Ad esempio, il computo di due terzi a livello cantonale non genera alcun effetto nel caso di una società di holding, perché non essendoci alcuna
imposizione da parte del Cantone il suo ammontare è pari a zero.
Poiché al momento dell’introduzione del computo globale d’imposta avvenuta nel 1967 la ripartizione sulla base delle quote effettive delle imposte sul reddito o sull’utile delle singole sovranità fiscali avrebbe comportato un grande dispendio amministrativo, è stata accettata una soluzione forfettaria, malgrado le imprecisioni a essa connesse. I sistemi informatici attualmente a disposizione consentono di passare a una nuova chiave di ripartizione che tenga conto degli oneri effettivi delle imposte sul reddito e sull’utile nel caso concreto. Questo passaggio dovrà essere effettuato sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche.