Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 19 pagine
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divieto giustifica questa nuova disposizione sotto il profilo concettuale. Ne consegue che, se tra la Svizzera e lo Stato di residenza non è stata conclusa una CDI, non vi è nemmeno discriminazione ai sensi della disposizione contenuta nelle CDI. In tal caso uno stabilimento d’impresa in Svizzera di un’impresa estera non deve potere chiedere il computo di imposte alla fonte sui redditi provenienti da Stati terzi.
Cpv. 2
È opportuno distinguere tra due situazioni:
• se l’aliquota dell’imposta residua convenuta nella CDI tra lo Stato di residenza e lo Stato della fonte è inferiore a quella convenuta nella CDI tra la Svizzera e lo Stato della fonte, il computo dell’imposta residua più elevata comporterebbe la possibilità di computare in Svizzera, nel senso di un computo «fittizio», imposte alla fonte non riscosse. Pertanto può essere fatta valere solo l’aliquota più bassa effettivamente applicata;
• se l’aliquota dell’imposta residua convenuta nella CDI tra lo Stato di residenza e lo Stato della fonte è superiore rispetto a quella convenuta nella CDI tra la Svizzera e lo Stato della fonte, anche in questo caso può essere computata solo l’aliquota residua più bassa. Lo stabilimento d’impresa in Svizzera non deve ottenere un computo più elevato rispetto a un’impresa svizzera soggetta a tassazione ordinaria e l’onere del fisco svizzero non deve essere più elevato di quello previsto nella CDI tra la Svizzera e lo Stato della fonte.
Art. 3
Il capoverso 2 dell’ordinanza vigente rimanda all’articolo 12, che prevede una riduzione dell’importo computabile in caso d’imposizione parziale (a livello soltanto federale o
cantonale e comunale). Poiché questa disposizione sarà abrogata, è necessario adeguare il capoverso 2. Viene precisato, a titolo meramente dichiarativo, che, ad esempio, se i redditi sono assoggettati soltanto all’imposizione da parte della Confederazione, il calcolo
dell’ammontare massimo si riferisce soltanto a questa imposta e, di conseguenza, il computo d’imposta è a carico della Confederazione.
Art. 4
Nel capoverso 2 del diritto vigente si stabilisce che l’articolo 12 è applicabile per analogia (riduzione dell’importo computabile in caso d’imposizione parziale) se l’imposta secondo il dispendio è pagata in luogo e vece unicamente dell’imposta federale o unicamente delle imposte cantonali e comunali. Poiché l’articolo 12 sarà abrogato, è necessario adeguare il capoverso 2. Viene precisato che il computo di imposte alla fonte estere è possibile soltanto per le imposte non assoggettate all’imposizione secondo il dispendio. Quindi i Cantoni che non contemplano questo genere di imposizione devono, ad esempio, concedere il computo d’imposta sulle proprie imposte, senza la riduzione dell’ammontare del computo.
Art. 5
Il capoverso 2 dell’ordinanza vigente diviene superfluo a seguito dell’abrogazione
dell’articolo 12 e viene pertanto abrogato.672
Il capoverso 2 contiene ora la disposizione sui dividendi e sui redditi ad essi equiparati, che finora figurava nel capoverso 4. Essa viene modificata in base alla giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 2C 750/2013). Nello specifico è abolita la regola secondo cui la parte dei dividendi esclusa dal calcolo dell’imposta sul reddito non è considerata reddito tassato. Il calcolo dell’ammontare massimo si effettua separatamente se la Confederazione da una parte e i Cantoni e i Comuni dall’altra applicano aliquote differenti per tassare
dividendi e redditi ad essi equiparati. In questo modo si tiene conto del differente onere fiscale a livello federale e a livello cantonale. La ripartizione dell’ammontare del computo avviene proporzionalmente in funzione dell’ammontare massimo di ogni sovranità fiscale. La