Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 19 pagine
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dovute in Svizzera sui redditi in questione. La composizione dell’imposta svizzera non ha più alcuna importanza in questo ambito. Nelle CDI concluse dalla Svizzera le imposte svizzere sul reddito e sull’utile non sono distinte sulla base delle sovranità fiscali. Le imposte riscosse dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni sono considerate nel loro insieme «imposte svizzere». Ridurre l’ammontare del computo globale d’imposta nel caso di una persona residente in Svizzera non soggetta sul territorio nazionale a un’imposizione totale da parte di tutte le sovranità fiscali interessate è una misura che contraddice le CDI. La modifica prevista dovrebbe comportare tendenzialmente un aumento degli importi dell’imposta alla fonte estera computabili.
4.3 Precisazione del calcolo dell’ammontare massimo
Conformemente all’articolo 8 capoverso 2 dell’ordinanza sul computo globale dell’imposta, l’imposta residua è computata nelle imposte svizzere fino a concorrenza della somma delle imposte svizzere attinenti a questi redditi (computo ordinario). Il calcolo del cosiddetto ammontare massimo è disciplinato negli articoli 9–11 della citata ordinanza.
A tal fine vengono proposte le seguenti modifiche.
Imposte ecclesiastiche
In futuro nel calcolo dell’ammontare massimo dovranno essere comprese anche le imposte ecclesiastiche. In questo modo si terrà conto del fatto che secondo le CDI tutte le «imposte svizzere» rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni.
Imposta sul capitale
Se in conformità al diritto cantonale l’imposta sull’utile viene computata nell’imposta sul capitale, in caso di un computo di imposte residue estere è dovuta almeno l’imposta sul capitale prima del computo dell’imposta sull’utile. In questo modo si intende garantire che la combinazione delle due misure – computo dell’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale e computo di imposte alla fonte estere – non generi un onere fiscale più basso rispetto
all’imposta sul capitale dovuta prima del computo dell’imposta sull’utile. Altrimenti detto, il computo di imposte estere non deve permettere di ridurre l’imposta sul capitale.
Deduzioni per le attività di ricerca e sviluppo e per l’autofinanziamento
La RFFA dà ai Cantoni la possibilità di prevedere deduzioni maggiori per le attività di ricerca e sviluppo in Svizzera e per l’autofinanziamento (art. 10a, 25a, 25abis D-LAID). Nell’ambito dell’imposta federale diretta tale possibilità non esiste. Le deduzioni menzionate devono essere prese in considerazione ai fini del calcolo dell’ammontare massimo trattandosi di deduzioni secondo l’articolo 11 AP-OCIFo. Questa regola non si applica se il contribuente opta per la deduzione forfettaria prevista all’articolo 4 capoverso 3 dell’avamprogetto
dell’ordinanza 1 del DFF del 6 dicembre 1967 sul computo di imposte alla fonte estere (RS 672.201.1).
Spese
Per calcolare l’ammontare massimo bisogna considerare proporzionalmente gli interessi passivi e le altre spese. Nell’articolo 11 AP-OCIFo vengono precisate le deduzioni da
considerare e le modalità con cui queste ultime devono essere conteggiate nei redditi allibrati gravati di un’imposta residua. Inoltre, in futuro il DFF potrà prevedere deduzioni forfettarie anche per gli interessi; attualmente ciò è possibile unicamente per i dividendi e i diritti di licenza. Le deduzioni forfettarie sono disciplinate nell’avamprogetto dell’ordinanza 1 del DFF sul computo di imposte alla fonte estere.