Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 19 pagine

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Art. 10

Il capoverso 1 stabilisce che, d’ora in poi, il calcolo dell’ammontare massimo deve includere anche le imposte ecclesiastiche, poiché le CDI prevedono il computo di tutte le imposte svizzere.

Il capoverso 3 precisa che si tratta dell’imposta sul reddito o sull’utile e del reddito netto o utile netto.

Capoverso 4: questo capoverso di nuova introduzione riguarda soltanto l’imposta cantonale e, nello specifico, soltanto quei Cantoni che ammettono il computo dell’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale. In tal caso bisogna accertarsi che la combinazione delle due misure (computo dell’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale e computo di imposte alla fonte estere) non determini un onere fiscale inferiore all’imposta sul capitale prima del computo dell’imposta sull’utile. Questo per evitare che il computo d’imposta nell’ambito dell’imposta sull’utile non incida sull’imposta sul capitale.

Art. 11

Secondo il diritto vigente, per calcolare l’ammontare massimo vengono dedotte dai redditi lordi le spese connesse alla produzione dei redditi (cpv. 1). Inoltre, il capoverso 3 stabilisce che, se diminuiscono sensibilmente l’utile netto imponibile dell’impresa, gli ammortamenti, gli accantonamenti, le spese e le perdite devono essere presi adeguatamente in

considerazione.

Il capoverso 1 viene ulteriormente precisato. Per calcolare l’ammontare massimo, dai redditi vengono dedotti i relativi interessi passivi, le spese con incidenza fiscale e altre spese connesse direttamente o indirettamente alla produzione dei redditi. Questo calcolo risulta dal principio del computo ordinario conformemente al Modello OCSE. L’ammontare massimo delle imposte svizzere si calcola sul rendimento netto dei redditi gravati di un’imposta

residua. A tal fine, dai redditi allibrati devono essere dedotti gli interessi passivi e le relative spese che riducono le imposte. Secondo il commentario relativo al Modello OCSE, è

possibile tenere conto sia delle spese attribuibili direttamente che di quelle attribuibili

indirettamente.

L’attuale capoverso 3 è abrogato. La regola è considerata problematica sotto il profilo della sistematica fiscale e può condurre a doppie imposizioni.

Il capoverso 2 stabilisce che anche per gli interessi e i redditi provenienti da prestazioni di servizi si possono prevedere deduzioni globali e che è fatta salva la comprova delle spese effettive.

Art. 12

Secondo il diritto vigente, l’ammontare del computo viene ridotto se i redditi provenienti dagli Stati contraenti sono assoggettati unicamente alle imposte della Confederazione o

unicamente alle imposte dei Cantoni e dei Comuni (vedi n. 4.2).

Questa disposizione viene abrogata. D’ora in poi l’imposta residua dovrà essere computata integralmente purché non superi l’ammontare massimo oppure l’insieme delle imposte sul reddito o sull’utile dovute. Lo scopo perseguito con l’ammontare massimo è garantire che un contribuente residente in Svizzera percettore di redditi esteri gravati dell’imposta alla fonte non possa computare nelle imposte sul reddito o sull’utile dovute in Svizzera un importo più elevato di quello delle imposte dovute in Svizzera sui redditi in questione. La composizione dell’imposta svizzera non ha più alcuna importanza in questo ambito. Nelle CDI concluse dalla Svizzera le imposte svizzere sul reddito e sull’utile non sono distinte sulla base delle sovranità fiscali. Le imposte riscosse dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni sono considerate nel loro insieme «imposte svizzere». Ridurre l’ammontare del computo globale