Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 19 pagine
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4.2 Nessuna riduzione dell’ammontare del computo d’imposta in caso di imposizione parziale
Secondo il diritto vigente, se i redditi provenienti dagli Stati contraenti sono assoggettati unicamente alle imposte della Confederazione o unicamente alle imposte del Cantone e dei Comuni, l’ammontare del computo globale d’imposta viene ridotto (art. 12 ordinanza sul computo globale dell’imposta). L’articolo 12 è sempre direttamente applicabile quando una sovranità fiscale non riscuote nell’anno fiscale in questione imposte sul reddito o sull’utile che per un’altra sovranità fiscale sono però dovute (ad es. le azioni gratuite che al momento dell’assegnazione non sono soggette a imposte cantonali). L’articolo 12 è applicabile per analogia quando le sovranità fiscali della Confederazione e del Cantone adottano procedure di imposizione parziale divergenti a seguito di normative differenti in materia. Ove
l’ammontare massimo per le imposte della Confederazione e per quelle dei Cantoni e
Comuni debba essere calcolato separatamente, le imposte estere computabili devono essere dapprima ripartite forfettariamente tra le sovranità fiscali (un terzo a carico della Confederazione e due terzi a carico del Cantone). Questo può avvenire nel caso dei
dividendi, ai quali la Confederazione e i Cantoni applicano una regola diversa per
l’imposizione parziale (art. 5 cpv. 4 ordinanza sul computo globale dell’imposta). La
medesima regola è applicata anche alle società con statuto speciale cantonale, che sono soggette a un’imposizione privilegiata per quanto concerne le imposte cantonali e comunali (art. 5 cpv. 3 ordinanza sul computo globale dell’imposta). La riduzione è giustificata dal fatto che non vi è doppia imposizione se i redditi in questione non sono tassati in Svizzera o non sono tassati integralmente da tutte le sovranità fiscali. Per i contribuenti questo significa che nel computo non si tiene conto dell’importo integrale dell’imposta residua.
In relazione a quanto precede bisogna menzionare la sentenza del Tribunale federale del 9 ottobre 20146 relativa all’imposizione parziale dei dividendi.
Nell’ambito dell’imposizione parziale dei dividendi, la parte esclusa dalla base di calcolo secondo l’articolo 5 capoverso 4 primo periodo dell’ordinanza sul computo globale
dell’imposta non è considerata reddito tassato e non dà diritto al computo globale d’imposta. Nella citata decisione il Tribunale federale giudica inammissibile la riduzione dell’imposta residua computabile nel caso dell’imposizione parziale, sostenendo che, nel quadro
dell’attenuazione della doppia imposizione economica, occorra garantire un trattamento equivalente dei dividendi nazionali e di quelli esteri. La Corte suprema inoltre afferma che se la riduzione dell’ammontare del computo effettuata a seguito dell’imposizione parziale dei dividendi esteri determina una doppia imposizione residua, si rileva una disparità di
trattamento inammissibile. Quanto precede sarebbe in contrasto con il tenore dell’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza sul computo globale dell’imposta che ricorre alla finzione
secondo cui i redditi da partecipazione assoggettati a un’imposizione parziale «non sono considerati redditi tassati», ragion per cui il computo globale d’imposta sarebbe escluso. Tale norma creerebbe una contraddizione inconciliabile con il diritto in materia di convenzioni bilaterali e non sarebbe applicabile nel caso concreto.
L’ordinanza deve essere adeguata a questa sentenza del Tribunale federale. In altre parole va abrogata la normativa secondo cui la parte del reddito esclusa dal calcolo dell’imposta sul reddito a seguito dell’imposizione parziale non è considerata reddito tassato (e quindi il computo non è applicabile). In questo modo il testo dell’ordinanza viene adeguato alla prassi già adottata a seguito della sentenza del Tribunale federale.
D’ora in poi l’imposta residua dovrà essere computata integralmente purché non superi l’ammontare massimo oppure l’insieme delle imposte sul reddito o sull’utile dovute. Lo scopo perseguito con l’ammontare massimo è garantire che un contribuente residente in Svizzera percettore di redditi esteri gravati dell’imposta alla fonte non possa computare nelle imposte sul reddito o sull’utile dovute in Svizzera un importo più elevato di quello delle imposte
6 DTF 2C_750/2013