Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 19 pagine

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Pertanto il Consiglio federale propone di stabilire nell’articolo 20 capoverso 2 che nella ripartizione degli importi del computo tra la Confederazione da una parte e i Cantoni e i Comuni dall’altra si debba considerare la quota dei Cantoni.

Capoverso 2, ultimo periodo

Secondo il capoverso 2 ultimo periodo, spetta ai Cantoni ripartire gli importi del computo tra i Cantoni e i Comuni. Questo corrisponde alla regolamentazione contenuta nell’articolo 21 in vigore.

Art. 21

L’articolo 21 può essere abrogato, perché d’ora in poi la ripartizione dell’ammontare del computo tra i Cantoni e i Comuni è disciplinata nell’articolo 20 capoverso 2 ultimo periodo.

Disposizione transitoria

Questa disposizione precisa che per i redditi maturati prima dell’entrata in vigore delle presenti modifiche dell’ordinanza si applica il diritto vigente. Ciò significa che, ad esempio, per gli stabilimenti d’impresa conformemente all’articolo 2a le imposte residue estere

possono essere computate soltanto per i redditi maturati dopo l’entrata in vigore della

presente modifica.

Entrata in vigore

Le modifiche dell’ordinanza devono entrare in vigore simultaneamente alla RFFA, poiché diverse modifiche si basano su questo progetto (art. 2a, 5 cpv. 3 AP-OCIFo). La loro entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2020.

6.3 Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d’imposta

Il titolo dell’ordinanza viene adeguato al titolo dell’ordinanza del Consiglio federale alla base della predetta ordinanza, che viene così modificato: ordinanza sul computo di imposte alla fonte estere (OCIFo).

L’articolo 4 dell’ordinanza 1 del DFF contiene disposizioni concernenti l’articolo 11 AP-OCIFo (calcolo dell’ammontare massimo). La disposizione viene adeguata dal punto di vista

redazionale alle modifiche dell’articolo 11 AP-OCIFo.

Il capoverso 1 viene adeguato dal punto di vista redazionale.

Il capoverso 2 viene adeguato dal punto di vista redazionale e concerne non solo i dividendi, ma anche gli interessi.

Il capoverso 3 viene adeguato dal punto di vista redazionale e concerne non solo i diritti di licenza, ma anche i redditi provenienti da prestazioni di servizi.

L’attuale capoverso 4 non è più pertinente, poiché l’articolo 11 capoverso 3 dell’ordinanza sul computo globale dell’imposta è abrogato.

L’articolo 5 dell’ordinanza 1 del DFF viene adeguato dal punto di vista redazionale.

Nell’allegato sono abrogati i numeri 1 e 3 poiché sono divenuti superflui.