Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 19 pagine
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Il capoverso 2 disciplina la procedura di conteggio tra la Confederazione e i Cantoni. Poiché riscuotono anche l’imposta federale diretta, i Cantoni versano alla Confederazione la quota ad essa spettante secondo l’articolo 196 LIFD. Conformemente all’articolo 196 D-LIFD, il Cantone deve versare alla Confederazione unicamente il 78,8 per cento delle imposte federali incassate; può tenersi il 21,2 per cento a titolo di quota cantonale.
Nell’attuale sistema, una volta defalcata la quota dei Cantoni sulle entrate dell’imposta federale diretta, dall’importo risultante viene ancora dedotta la quota del computo globale d’imposta a carico della Confederazione.
D’ora in poi l’ammontare del computo tra la Confederazione da una parte e i Cantoni e i Comuni dall’altra dovrà essere ripartito in maniera effettiva. La questione è come tenere conto nell’ambito di questa ripartizione della quota dei Cantoni sulle entrate dell’imposta federale diretta. Bisogna dedurre integralmente la quota del computo d’imposta a carico della Confederazione, come nel sistema attuale? Oppure la quota della Confederazione deve essere ridotta in funzione della quota dei Cantoni?
Di seguito un esempio di calcolo.
Situazione iniziale
• L’imposta federale diretta ammonta a 1000 franchi.
• Ipotizziamo che l’ammontare del computo d’imposta ammonti a 200 franchi per la Confederazione.
• La quota dei Cantoni sulle entrate dell’imposta federale diretta ammonta al 21,2 per cento.
Tenuto conto Senza tenere conto della quota dei Cantoni della quota dei Cantoni (proposta dell’art 20 cpv. 2)
Imposta federale dovuta 10001000
Versamento alla Confederazione:
788788
78,8 % dell’imposta federale dovuta
Dedotto il computo della quota a carico
-200
della Confederazione: 200
Dedotto il computo della quota a carico
della Confederazione: 200 e dedotta la
quota dei Cantoni sulle entrate -157.60 dell’imposta federale diretta → 21,2 % di
200 = 42,4.
= Importo netto rimanente alla 588 630.40 Confederazione
All’interno del gruppo di lavoro, alcuni rappresentanti dei Cantoni si sono espressi a favore del calcolo applicato finora. Tuttavia il Consiglio federale ritiene che, a seguito del nuovo sistema di ripartizione effettiva dell’ammontare del computo d’imposta, i Cantoni siano tenuti ad assumersi proporzionalmente le imposte estere afferenti alla loro quota sulle entrate dell’imposta federale diretta. Questo sottende il principio della «simmetria dei sacrifici»,
secondo cui gli importi del computo dovrebbero essere ripartiti proporzionalmente alle entrate fiscali. Se non si tenesse conto della quota dei Cantoni sulle entrate dell’imposta federale diretta, la Confederazione dovrebbe finanziare, nel caso in cui l’ammontare del computo a suo carico comprenda tutte le imposte federali dirette afferenti ai redditi oggetto di una CDI, la corrispondente quota cantonale mediante fonti diverse dai redditi effettivamente gravati di un’imposta residua.