Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 19 pagine

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7. Esecuzione

L’esecuzione del computo di imposte alla fonte estere spetta alle autorità cantonali preposte alla riscossione dell’imposta federale diretta. L’AFC esercita la vigilanza sui Cantoni.

8. Ripercussioni

8.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

8.1.1 Dati di riferimento

La tabella sottostante illustra la variazione del totale del computo globale d’imposta a livello di Confederazione per le persone fisiche e giuridiche tra il 2010 e il 2018.

Tabella: computo globale d’imposta a livello di Confederazione in milioni di franchi,

2010–2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

182 170 152 151 150 155 232 130140

La Confederazione non dispone di dati relativi alla suddivisione di questi importi tra persone fisiche e giuridiche, né conosce il volume del computo d’imposta a livello cantonale.

Ai fini della valutazione delle ripercussioni finanziarie, l’AFC dispone, per le persone

giuridiche, dei dati del 2013 riferiti a singoli casi nei Cantoni di ZH, ZG, BS, SG e GE e, per le persone fisiche, dei dati del 2013 riferiti a singoli casi nei Cantoni di ZH, SZ, ZG, BS, SG e GE. Le ripercussioni possono variare fortemente da un Cantone all’altro. Non si sa quindi se i suddetti dati riferiti ai singoli casi siano rappresentativi per la totalità dei Cantoni.

Questa base di dati non permette di stimare in modo affidabile l’entità futura del computo d’imposta e la sua ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni. I dati riferiti ai singoli casi consentono tuttavia di concludere che le ripercussioni finanziarie rientrano nei limiti delle stime effettuate per la RFFA. Queste indicano, per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, una diminuzione delle entrate statiche di circa 2 miliardi di franchi.

8.1.2 Ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Cantoni

Le ripercussioni finanziarie rientrano nei limiti delle stime effettuate per la RFFA. I vari effetti sono descritti di seguito.

L’abolizione dello statuto fiscale cantonale nel quadro della RFFA comporta, per le attuali società con statuto speciale, un ammontare del computo d’imposta tendenzialmente più elevato, mentre le norme speciali contemplate dalla RFFA (patent box, deduzioni per le attività di ricerca e sviluppo nonché per l’autofinanziamento) generano l’effetto contrario.

Anche le riduzioni dell’imposta sull’utile previste dai Cantoni nel quadro della RFFA

diminuiscono l’ammontare del computo globale d’imposta8.

Con l’adeguamento dell’ordinanza, la ripartizione forfettaria dell’ammontare del computo tra la Confederazione (1/3) e i Cantoni (2/3) viene abolita e sostituita con una ripartizione effettiva. Oltre alla quota del computo d’imposta attinente alle imposte cantonali, è a carico dei Cantoni la parte dell’ammontare del computo d’imposta della Confederazione attinente alla quota cantonale sulle entrate dell’imposta federale diretta. Alle società che potranno beneficiare del patent box si applicherà il nuovo articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza.

L’abolizione proposta della ripartizione forfettaria sarà rilevante soprattutto per le persone giuridiche. Essa comporterà per la Confederazione una riduzione del gettito fiscale e per i

8 Conformemente ai piani di attuazione dei Cantoni indicati nell’allegato al messaggio concernente la legge federale sul Progetto fiscale 17, segnatamente nella tabella 19 (FF 2018 2079).