Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 19 pagine

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ridotto se in Svizzera l’onere fiscale del beneficiario di redditi è inferiore. La Svizzera applica il principio del computo ordinario o normale d’imposta2; questo significa che viene computato soltanto l’importo che la Svizzera avrebbe riscosso sui redditi esteri soggetti a imposta nello Stato di origine3.

Il computo d’imposta ha per oggetto i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza provenienti da Stati con i quali la Svizzera ha concluso una CDI. In alcune convenzioni è previsto anche il computo delle imposte sui redditi provenienti dalla prestazione di servizi e sulle rendite4.

Lo sgravio fiscale avviene attraverso una riduzione dell’ammontare dell’imposta e non una riduzione del reddito o dell’utile imponibile (base di calcolo).

Il computo d’imposta deve essere richiesto dal contribuente alla competente autorità

cantonale. Vi hanno diritto le persone fisiche e giuridiche come pure le società di persone che sono residenti in Svizzera ai sensi della CDI.

Il computo d’imposta è globale in particolare per i seguenti elementi:

• l’ammontare è ripartito tra le sovranità fiscali – Confederazione, Cantoni e Comuni – sulla

base di una chiave di ripartizione forfettaria (1/3 a carico della Confederazione, 2/3 a carico dei Cantoni e dei Comuni:);

• se una sovranità fiscale non tassa integralmente i redditi gravati all’estero di un’imposta

alla fonte, ad esempio nel caso delle società con statuto fiscale speciale secondo

l’articolo 28 capoversi 2–4 LAID o degli sgravi d’imposta secondo l’articolo 23

capoverso 3 LAID, l’imposta alla fonte computabile, ma non recuperabile (di seguito «imposta residua») è ridotta forfettariamente.

Per calcolare l’ammontare massimo ci si basa sulle aliquote d’imposta applicate per il calcolo delle imposte sul reddito dovute per l’anno della scadenza o sulle imposte calcolate sull’utile dell’anno della scadenza. Le aliquote d’imposta o le imposte della Confederazione, del Cantone e del Comune di domicilio vengono sommate.

Ai fini del calcolo dell’ammontare massimo, le spese e gli interessi passivi dovuti nello stesso anno devono essere dedotti proporzionalmente dai redditi lordi dichiarati. Gli interessi passivi sono ripartiti in funzione dei valori patrimoniali detenuti alla fine dell’anno in Svizzera e nello Stato contraente, mentre le spese (nel caso delle persone fisiche di regola soltanto le spese di gestione del patrimonio) in funzione dei redditi conseguiti.

L’ammontare del computo è, forfettariamente, a carico della Confederazione nonché dei Cantoni e dei Comuni, rispettivamente per un terzo e due terzi.

Se il presupposto per l’imposizione in Svizzera è soddisfatto solo parzialmente, viene

concesso soltanto un computo globale d’imposta ridotto. Il computo è concesso:

• per un terzo delle imposte estere se i redditi sono assoggettati unicamente all’imposta

federale diretta;

• per due terzi delle imposte estere se i redditi sono assoggettati unicamente alle imposte

sul reddito del Cantone e del Comune.

Esempio

Redditi da capitale: 50 000 franchi svizzeri, reddito determinante per l’aliquota: 100 000 franchi svizzeri, imposta residua: 15 %, aliquota dell’imposta sul reddito (contribuenti

2 A differenza del computo integrale d’imposta («full credit»).

3 André Binggeli, in Zweifel/Beusch/Matteotti, Internationales Steuerrecht, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, art. 23 A, B, N 121.

4 Ad es. le CDI con il Cile e la Norvegia, vedi www.estv.admin.ch > Internationales Steuerrecht > Fachinformationen > Quellensteuer nach DBA.