Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 19 pagine

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Compendio

Le ordinanze sul computo globale dell’imposta (d’ora in poi: ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere) sono adeguate alla legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA). Altre modifiche riguardano la ripartizione dell’ammontare del computo d’imposta tra la Confederazione e i Cantoni e gli adeguamenti conseguenti alla giurisprudenza del Tribunale federale.

Contro la RFFA è stato lanciato il referendum. La votazione popolare avrà luogo il 19 maggio 2019. Se la RFFA fosse respinta, le presenti modifiche dell’ordinanza nella forma proposta diverrebbero prive di oggetto.

Situazione iniziale

Numerosi Stati riscuotono imposte alla fonte sui redditi da capitale come gli interessi, i dividendi e i diritti di licenza. Se nello Stato di residenza del beneficiario tali redditi sono soggetti a imposta, può verificarsi una doppia imposizione internazionale. Secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni concluse dalla Svizzera, quest’ultima deve computare le imposte alla fonte estere dell’altro Stato nelle imposte dovute in Svizzera. Le relative modalità sono oggetto delle ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere.

Contenuto dell’avamprogetto

Il Consiglio federale propone essenzialmente le seguenti modifiche:

• l’ammontare del computo d’imposta deve essere ripartito tra la Confederazione e i Cantoni non più forfettariamente, ma in funzione delle circostanze di ciascun caso;

• se si applica l’imposizione parziale (ad es. imposizione parziale dei dividendi pagati alle persone fisiche o regime speciale per le imprese), non si effettua alcuna

riduzione dell’ammontare del computo.

Inoltre si prevedono diverse precisazioni e vari adeguamenti formali.

A causa della limitata disponibilità dei dati, le ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Cantoni non possono essere stimate in modo affidabile. Sulla base dei dati disponibili riferiti a singoli casi, si può tuttavia concludere che le ripercussioni rientrano nei limiti delle stime effettuate per la RFFA.