Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 19 pagine

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modifica prevista dovrebbe comportare tendenzialmente un aumento degli importi

dell’imposta alla fonte estera computabili.

Il capoverso 3 del diritto vigente contiene la disposizione sulle società con statuto speciale. L’abrogazione di tale statuto rende obsoleto questo capoverso. Conformemente al

capoverso 3, ora il calcolo dell’ammontare massimo nel caso dei redditi da licenze secondo gli articoli 8a e 24a D–LAID (brevetti e diritti analoghi) è effettuato separatamente per le imposte federali da una parte e per le imposte cantonali e comunali dall’altra (cfr. n. 4.5).

Il capoverso 4 stabilisce che la ripartizione dell’importo computabile per i redditi di cui ai capoversi 2 e 3 tra la Confederazione da una parte e i Cantoni e i Comuni dall’altra avviene proporzionalmente in funzione dell’ammontare massimo corrispondente.

Art. 6 cpv. 1

Il capoverso 1 viene riformulato in modo più preciso nel senso che stabilisce in particolare che l’uso abusivo delle CDI comporta generalmente un diniego del computo di imposte residue estere. Pertanto si può eliminare il rimando al decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 1962 concernente i provvedimenti contro l’uso senza causa legittima delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni (RS 672.202), che non contempla tutti i casi di uso abusivo delle CDI. Se una persona non soddisfa le condizioni per fruire di un vantaggio di una CDI – come la residenza o il diritto di uso – o ne fruisce in modo abusivo, il vantaggio in questione sarà negato. Il computo di imposte alla fonte estere costituisce un siffatto vantaggio.

Art. 7

La disposizione stabilisce che è possibile chiedere il computo di imposte alla fonte estere soltanto se queste superano un determinato importo. Essa è finalizzata a ridurre l’onere amministrativo delle autorità, infatti permette di non tenere conto dei casi in cui gli importi sono di lieve entità. L’importo minimo tuttora applicato, pari a 50 franchi, risale al 2001 ed è troppo esiguo per alleggerire efficacemente l’onere amministrativo delle autorità nei suddetti casi. Pertanto esso deve essere portato a 100 franchi.

Art. 8 cpv. 2

Nel capoverso 2, l’espressione «riservato l’articolo 12» va stralciata perché l’articolo in questione viene abrogato.

Art. 9

Il terzo periodo del capoverso 1 è modificato. D’ora in poi il calcolo dell’ammontare massimo deve includere le imposte ecclesiastiche.

Capoversi 2 e 3: attualmente due Cantoni (ZH, SG) si avvalgono della facoltà di prevedere proprie tariffe per il calcolo dell’ammontare massimo. Se il contribuente comprova che il calcolo secondo il capoverso 1 avrebbe condotto a un importo più elevato, deve essergli rimborsata la differenza (cpv. 3). Il nuovo termine per comprovare e fare valere la differenza è di 30 giorni. Inoltre il capoverso 3 è stato semplificato sotto il profilo redazionale.