Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/55: Ordinanza sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (ordinanza OIF) · 15 pagine
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Aktenzeichen: / BAV-200-00012/00004/00002/00001/00005/00001
regolamento (CE) n. 1371/200719, indicando nel dettaglio quali informazioni devono essere fornite ai viaggiatori prima del viaggio (cpv. 1) e durante il viaggio (cpv. 2).
Se ne deduce, a contrario, che il viaggiatore non è tenuto, in particolare in vista di possibili indennizzi per il prezzo del trasporto secondo gli articoli 61 e 61b OTV, a informarsi attivamente in merito a eventuali ritardi, soppressioni e percorsi alternativi di viaggio. Agli articoli 15a LTV e 55b OTV viene piuttosto sancito l'obbligo delle imprese di trasporto di informare quanto prima i viaggiatori circa i possibili ritardi, soppressioni e percorsi alternativi. Dal canto loro i viaggiatori devono osservare le informazioni fornite, ovvero chi le ignora non ha alcun diritto a un indennizzo per il prezzo del trasporto, ad esempio un viaggiatore che sale su un treno nonostante ne sia già stato comunicato il ritardo e siano stati proposti collegamenti alternativi più rapidi. Far valere un simile diritto in questi casi equivale a violare il principio di buona fede.
Art. 55c Reclami
(art. 18 cpv. 1 lett. c LTV)
Il tenore dell'articolo 55c OTV si rifà a quello dell'articolo 27 del regolamento (CE) 1371/200720. Degna di nota è la possibilità del viaggiatore di presentare un reclamo a una qualsiasi impresa coinvolta. Ciò significa che, in teoria, può inoltrarlo a ognuna delle imprese di trasporto con le quali ha effettuato il suo viaggio. Nella pratica invierà il reclamo, in genere, all'impresa che gli ha causato il disagio. Il passeggero non deve però essere penalizzato se lo inoltra a un'impresa coinvolta, ma che non è direttamente responsabile del danno subito. Proprio nei casi di ritardo, ad esempio, per i viaggiatori potrebbe risultare molto difficile individuarne l'origine e capire dove possono fare valere il proprio diritto a un rimborso o a un indennizzo del prezzo del trasporto. L'impresa che ha contribuito al trasporto e presso la quale giunge il reclamo ha l'obbligo di rimborso, anche se non possono esserle imputate le cause del disagio. Ha tuttavia facoltà di decidere se esigere gli importi rimborsati dall'impresa di trasporto responsabile del danno mediante un'azione civile.
Sulla scorta della presente disposizione viene adeguato anche il numero I dell'allegato OTV mediante l'integrazione della lettera o, in base alla quale nel quadro di domande di concessione delle imprese di trasporto deve essere presentata l'attestazione dell'esistenza di una procedura per il trattamento dei reclami.
Art. 61 Indennizzo per il prezzo del trasporto
(art. 8 cpv. 2 e art. 21b LTV)
Gli articoli 61 e 61a OTV si rifanno alle deleghe secondo gli articoli 8 capoverso 2 e 21b LTV e sono pertanto applicabili sia al traffico concessionario sia, in linea di principio, al trasporto transfrontaliero di viaggiatori autorizzato. In riferimento a quest'ultimo il campo di applicazione degli articoli 61 capoverso
19 Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14
20 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 55b.
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