Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/55: Ordinanza sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (ordinanza OIF) · 15 pagine
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Aktenzeichen: / BAV-200-00012/00004/00002/00001/00005/00001
fierebbe il dispendio amministrativo per il trattamento delle richieste in modo assolutamente sproporzionato rispetto all'interesse dei viaggiatori di ricevere un indennizzo in ogni caso. Il provvedimento riguarda solo importi minimi e costituisce pertanto una limitazione accettabile. In linea di principio nel calcolare l'indennizzo ci si basa sul prezzo del trasporto effettivamente pagato per il tragitto dal luogo di partenza a quello di destinazione. I diritti all'indennizzo non sono cumulabili: l'importo minimo vale per ogni singola richiesta riconducibile a un ritardo subito tra il luogo di partenza e quello di destinazione. Tale regola non si applica agli abbonamenti, poiché per diverse ragioni risulta impraticabile: da un lato è complesso calcolare il valore di un viaggio, dall'altro si parte dal presupposto che un singolo viaggio difficilmente raggiunge l'importo minimo determinante per l'indennizzo. Per tale motivo, all'articolo 61 capoverso 2 OTV il calcolo dell'indennizzo per i titolari di un abbonamento è basato su ritardi e soppressioni ripetuti.
Per non appesantire inutilmente il carico amministrativo derivante dal trattamento delle richieste d'indennizzo l'importo minimo, al di sotto del quale le imprese non devono effettuare alcun risarcimento, è fissato a 10 franchi. In caso di dispendio amministrativo esiguo ovviamente le imprese hanno diritto e facoltà di versare indennizzi anche al di sotto di tale valore.
Considerati gli sviluppi tecnologici (ad es. tracciamento semplificato su base volontaria) si può partire dal presupposto che in futuro il dispendio amministrativo per le imprese di trasporto si ridurrà. Qualora ciò accadesse, queste non avrebbero più alcun motivo di attenersi in tutti i casi all'importo minimo di 10 franchi. In caso di sviluppi in questo senso, il legislatore ne terrà debito conto nell'ambito di una modifica della presente ordinanza.
L'articolo 55b OTV definisce quali informazioni le imprese di trasporto devono fornire ai viaggiatori prima e durante il viaggio. Informare quanto prima di eventuali ritardi gli utenti dei servizi dovrebbe essere anche interesse delle imprese. Per tale motivo viene inserito l'articolo 61 capoverso 5 OTV, che sancisce esplicitamente la conclusione implicita di cui all'articolo 55b OTV, ovvero che i viaggiatori non possono far valere alcun diritto d'indennizzo se sono stati informati del ritardo già prima dell’acquisto di un titolo di trasporto. Tra questi casi rientrano i ritardi programmati e prevedibili a causa di cantieri.
L'articolo 61 capoverso 5 OTV stabilisce inoltre che per far valere il diritto all'indennizzo è determinante il ritardo accumulato tra il luogo di partenza e quello di destinazione (catena di viaggio). In questo contesto i viaggiatori devono mettere in conto l’eventualità di proseguire il viaggio su un itinerario alternativo o su servizio diverso, altrimenti decade qualsiasi eventuale diritto d'indennizzo.
Art. 61a Ritardo: assistenza
(art. 8 cpv. 2 e art. 21c LTV)
Come già indicato nel commento all'articolo 61, anche l'articolo 61a si rifà alle deleghe di cui agli articoli 8 capoverso 2 e 21c LTV. Si rimanda pertanto alle osservazioni ivi riportate.
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