Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/55: Ordinanza sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (ordinanza OIF) · 15 pagine
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Aktenzeichen: / BAV-200-00012/00004/00002/00001/00005/00001
3.6 Ordinanza del 25 maggio 201614 sul trasporto di merci
Art. 6a Concessione dell'accesso non discriminatorio ai servizi nel trasporto di merci per ferrovia
Secondo l'articolo 25 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 201515 sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione (legge sul trasporto di merci, LTM) il Consiglio federale può emanare disposizioni volte a impedire discriminazioni nel traffico merci su rotaia. Per servizi forniti nel quadro dell'invio di convogli, carri o gruppi di carri tra l'infrastruttura ferroviaria (ad es. stazione di ricevimento o di formazione) e i binari di raccordo o gli impianti di trasbordo TC sussiste un certo potenziale di discriminazione considerato che, per sfruttare le economie di scala, in una stazione tali servizi in genere vengono forniti da una sola impresa. Tali discriminazioni contrastano in modo determinante con le disposizioni sull'uguaglianza di trattamento del fabbisogno proprio e di terzi e sui connessi obblighi di pubblicazione. Si estendono così territorialmente a settori esterni al binario di raccordo o agli impianti di trasbordo le disposizioni già vigenti di cui all'articolo 6 OTM. Così facendo, tuttavia, si disciplina solo l'obbligo dell'assenza di discriminazione riguardante i servizi «di trasporto» (ad es. manovre), mentre quello riguardante l'infrastruttura continua a essere regolamentato mediante l'accesso alla rete. La sorveglianza dell’accesso senza discriminazioni alle prestazioni di servizio nel traffico merci per ferrovia è di competenza della ComFerr.
3.7 Ordinanza del 21 dicembre 200616 sugli impianti a fune
Art. 60 cpv. 3
L'adeguamento mira ad armonizzare la terminologia (cfr. commento all'art. 27 cpv. 1 e 3 OARF): l'articolo disciplina non già la revoca ma il ritiro di un'autorizzazione d'esercizio.
3.8 Ordinanza del 4 novembre 200917 sul trasporto di viaggiatori
Art. 11 Trasferimento dagli aeroporti
(art. 9 cpv. 1 e 2 LTV)
L'articolo 11 capoverso 1 è abrogato; il suo contenuto figura ora nell'articolo 9 capoverso 2 LTV. Sono stati inoltre apportati alcuni adeguamenti volti a precisare che le offerte di trasporto oggetto di concessione sono offerte per il traffico a lunga distanza (art. 9 cpv. 2 lett. b n. 1 LTV); inoltre si stabilisce che tutte le nuove prestazioni di trasporto nel traffico regionale devono costituire un'integrazione dell'offerta esistente. In tal modo la disposizione si sostituisce al divieto in vigore riguardante la sensibile concorrenza di offerte di trasporto cofinanziate dall'ente pubblico.
14 RS 742.411
15RS 742.41
16 RS 743.011
17 RS 745.11
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