Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/55: Ordinanza sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (ordinanza OIF) · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

Aktenzeichen: / BAV-200-00012/00004/00002/00001/00005/00001

L'articolo 61a OTV riprende il tenore dell'articolo 18 del regolamento (CE) 1371/200724 e concretizza l'articolo 21c LTV definendo nel dettaglio cosa deve essere offerto e messo a disposizione dei viaggiatori in caso di ritardo.

In deroga allo stesso regolamento (segnatamente art. 18 cpv. 4)25 non appare necessario imporre alle imprese ferroviarie di certificare sul biglietto, su richiesta del passeggero, che il treno ha subito ritardo, ha causato la perdita di una coincidenza o è stato soppresso, a seconda dei casi. Non si vede infatti alcun motivo per cui le imprese ferroviarie dovrebbero rifiutarsi di farlo, anche senza base legale.

Lo stesso vale per il capoverso 5 dell'articolo 18 del regolamento (CE) 1371/200726 che, ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, prescrive alle imprese ferroviarie di prestare particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e dei loro accompagnatori. In virtù del divieto di discriminazione va da sé che le disposizioni di cui all'articolo 61a OTV si applicano indistintamente a tutti i viaggiatori.

Art. 61b Diritti particolari dei viaggiatori in caso di ritardi nel servizio di linea internazionale con autobus

(art. 8 cpv. 2 OTV)

Come già osservato per l'articolo 61 capoverso 1 OTV, il presente articolo 61b si riferisce, contrariamente al 61 OTV, ai ritardi alla partenza e non a quelli all'arrivo. Riprende l'articolo 19 del regolamento (UE) n. 181/201127, colmando un vuoto giuridico e armonizzando le norme svizzere al diritto europeo. Si tratta di un elemento di particolare interesse nell'ambito del servizio di linea internazionale con autobus.

Art. 61c Pagamenti anticipati in caso di decesso o lesioni

(art. 44a LTV)

La presente disposizione definisce l'importo minimo che le imprese ferroviarie devono pagare ai sensi dell'articolo 44 LTV, che secondo l'articolo 13 capoverso 2 del regolamento (CE) 1371/200728 ammonta a 21 000 euro. Tenendo conto del corso di cambio e del dato di fatto che, in caso di decesso di un passeggero, i costi successivi in Svizzera sono più elevati rispetto a quelli nella zona UE, risulta adeguato un pagamento anticipato di 40 000 franchi.

3.9 Ordinanza del 4 novembre 200929 sugli orari

Art. 5 Progetto d'orario

24 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 55b

25 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 55b

26 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 55b

27 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 52a

28 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 55b

29 RS 745.13

14 / 15 COO.2125.100.2.12462574