Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/55: Ordinanza sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (ordinanza OIF) · 15 pagine
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Aktenzeichen: / BAV-200-00012/00004/00002/00001/00005/00001
1 e 61a capoverso 2 OTV è limitato al trasporto ferroviario esclusivamente transfrontaliero, non concessionario per via della sua natura internazionale. Da questo campo d'applicazione è quindi escluso il servizio regolare internazionale con autobus, al quale si applicano le prescrizioni su misura di cui all'articolo 61b OTV.
La definizione dell'ammontare dell'indennizzo al 25 e al 50 per cento del prezzo del trasporto pagato riprende quella di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) 1371/200721, garantendo quindi l'armonizzazione perseguita a livello internazionale. Con l'articolo 61 OTV si sancisce il diritto all'indennizzo per il prezzo del trasporto sul piano nazionale.
Quale prezzo del trasporto pagato s'intende quello effettivamente corrisposto per il biglietto, anche per quelli comprati con abbonamento metà-prezzo. Per i biglietti andata e ritorno il prezzo può essere dimezzato a seconda della situazione, il che andrà valutato di volta in volta.
L'ordinanza distingue tra l'indennizzo per il prezzo del trasporto nel traffico concessionario (art. 61 OTV) e i ritardi nel servizio regolare internazionale con autobus (art. 61b OTV). Una differenza rilevante è rappresentata dal momento in cui il ritardo inizia ad accumularsi: l'articolo 61 OTV tratta ritardi che si accumulano tra il luogo di partenza e quello di destinazione, mentre l'articolo 61b OTV dà diritto a un indennizzo solo per casi motivati di ritardo alla partenza. Tale distinzione riprende quella dell'UE. Alla base c'è la considerazione che a partire da una certa lunghezza di tratta l'arrivo degli autobus a lunga percorrenza è condizionato da numerosi fattori esterni quali il traffico professionale, le condizioni meteorologiche, lo stato delle strade, gli incidenti eccetera.
Considerato l'elevato numero di titolari di un abbonamento vi è un particolare interesse, in caso di ritardi e soppressioni ripetuti, nel prevedere la concessione di un indennizzo adeguato anche a queste persone. È quello che fa il capoverso 2 dell'articolo 61 OTV. Il legislatore lascia alle imprese di trasporto il compito di emanare le condizioni di indennizzo in questo ambito, che dovranno comprendere anche i criteri di determinazione del ritardo e di calcolo dell'indennizzo. Il legislatore evita appositamente di stabilire prescrizioni restrittive per le imprese di trasporto, considerato che sono possibili diversi modelli, come indicato da numerosi esempi della zona UE. Le condizioni di indennizzo sono parte delle condizioni generali (CG) dei contratti sul trasporto di viaggiatori delle imprese di trasporto.
I titolari di un abbonamento in genere non possono provare inequivocabilmente di aver subito un ritardo, poiché non sono in possesso di un biglietto per una tratta e una fascia oraria determinate. Per poter far valere il diritto di indennizzo, pertanto, sarà sufficiente che rendano verosimile di essere stati vittime di un ritardo ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 OTV. Il modo per farlo dovrà essere stabilito dalle imprese di trasporto nelle condizioni d'indennizzo e i casi saranno esaminati di volta in volta singolarmente.
Il fatto che il presente articolo parli di condizioni di indennizzo delle singole imprese di trasporto non esclude la possibilità per il settore di adottare una normativa unitaria, che per le imprese rappresenterebbe uno sgravio del carico amministrativo e per i viaggiatori un sistema più semplice e trasparente. Si tratta, pertanto, di una soluzione auspicabile per tutte le parti coinvolte nonché gradita dal legislatore. Quest'ultimo lascia alle imprese di trasporto facoltà di organizzarsi tra di loro in proposito. L'UFT può
21 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 55b.
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