Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/55: Ordinanza sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (ordinanza OIF) · 15 pagine
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Aktenzeichen: / BAV-200-00012/00004/00002/00001/00005/00001
L'articolo definisce l'assegnazione dei diversi ruoli ai GI e al SAT in caso di perturbazioni dell'esercizio.
Art. 25 ComFerr
L'articolo è modificato a seguito della nuova denominazione della «Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria», cambiata in «ComFerr», e della precisazione dei suoi compiti, in particolare dell'obbligo allo scambio con gli organismi di regolazione degli Stati UE.
Art. 26 cpv. 1
I diritti di consultazione dell'UFT e della ComFerr sono già sanciti esaustivamente nella legge.
Art. 27 cpv. 1 e 3
Come già con la legge OIF il termine «revoca» è sostituito con «ritiro». Il progetto per la consultazione uniforma l'impiego dei termini «ritiro» e «revoca»: il ritiro è la conseguenza giuridica di un'infrazione e non dà diritto a indennizzo; la revoca, invece, subentra in ragione di interessi pubblici importanti anche se il titolare della concessione ha agito conformemente alla legge. In questo caso la revoca comporta l'obbligo di indennizzo.
3.5 Ordinanza del 23 novembre 198312 sulle ferrovie
Art. 5b cpv. 4
L'adeguamento mira ad armonizzare la terminologia (cfr. commento all'art. 27 cpv. 1 e 3 OARF): l'articolo disciplina non già la revoca ma il ritiro di un certificato di sicurezza.
Art. 15f cpv. 1 e 3
Nel recepire la direttiva 2008/57/CE13 relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario nell'Unione europea (direttiva sull'interoperabilità) la Svizzera si è impegnata a istituire un registro dell'infrastruttura secondo le prescrizioni europee. Detto registro è gestito dal SAT; i GI di una rete a scartamento normale vi si devono iscrivere obbligatoriamente, per tutti gli altri è previsto un utilizzo facoltativo. Il registro dell'infrastruttura svizzero funge da base per quello europeo, ma resta comunque accessibile per i procedimenti interni. L'UFT disciplina l'utilizzo del registro a livello procedurale, il SAT è competente per la sua tenuta.
Art. 15v cpv. 5
L'adeguamento mira ad armonizzare la terminologia (cfr. commento all'art. 27 cpv. 1 e 3 OARF): l'articolo disciplina non già la revoca ma il ritiro di un riconoscimento.
12 RS 742.141.1
13 Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, (rifusione), GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.
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