Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/55: Ordinanza sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (ordinanza OIF) · 15 pagine

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Aktenzeichen: / BAV-200-00012/00004/00002/00001/00005/00001

Considerate le future competenze l’espressione «gestore dell'infrastruttura» è sostituita con «Servizio di assegnazione delle tracce».

3.10 Ordinanza sul Servizio di assegnazione delle tracce (OSAT)

Art. 1 Competenze

In linea di principio il SAT è competente per la rete a scartamento normale interoperabile. Le tratte interoperabili sono elencate nell'ordinanza del 23 novembre 198330 sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (ordinanza sulle ferrovie, Oferr), alle quali si aggiunge la Seetalbahn Lenzburg – Emmenbrücke(-Lucerna). Quest'ultima in realtà non è interoperabile, ma viene sottoposta al SAT per motivi pratici, ovvero affinché le tracce per questi treni non debbano essere richieste a più enti. Il termine «tratte» include anche le stazioni.

Art. 2 Compiti

I compiti del SAT sono, sostanzialmente, quelli attualmente svolti da Traccia Svizzera SA e da ognuno dei GI che non vi partecipa. Considerato, tuttavia, che il nuovo SAT è indipendente dalle imprese ferroviarie, è possibile estendere il suo campo di attività. Sarà quindi competente per la tenuta del registro dell'infrastruttura di cui all'articolo 9f capoverso 1 lettera d Lferr, strumento indispensabile per l'accesso alla rete, che fornisce alle ITF interessate informazioni sulle caratteristiche di una determinata tratta. Avrà inoltre facoltà di dichiarare (al posto dell'UFT) vincolanti misure non costruttive su tratte saturate. Inoltre d'ora in poi sarà il SAT a incassare il prezzo delle tracce, nonché a pubblicare i piani d'investimento dei GI. Sarà altresì responsabile della definizione dell’orario, pur potendola affidare a terzi; onde garantire l’assenza di discriminazioni l'articolo 3 formula severe condizioni quadro in proposito.

Art. 4 Trasmissione di informazioni

Per poter svolgere le sue mansioni, il SAT deve poter consultare i dati pertinenti dei GI. L'articolo 4 obbliga pertanto questi ultimi a mettergli a disposizione i dati necessari.

Art. 5 Emolumenti

Il SAT si finanzia mediante emolumenti, che fattura ai GI proporzionalmente ai chilometri di traccia attribuiti loro sulle rispettive reti. Informa quindi i GI e l'UFT degli emolumenti che fatturerà per l'anno successivo e dei valori previsti per i successivi tre anni.

Art. 6 Disposizione transitoria

La disposizione transitoria stabilisce che l'attribuzione delle tracce in corso al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza deve continuare a svolgersi secondo il diritto previgente. Lo scopo è garantire ai GI e alle ITF una transizione fluida. Il momento esatto dell'entrata in vigore sarà definito con l'apposita ordinanza.

30 Cfr. nota a piè di pagina al n. 3.5

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