Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/55: Ordinanza sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (ordinanza OIF) · 15 pagine
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Aktenzeichen: / BAV-200-00012/00004/00002/00001/00005/00001
verificare la conformità al diritto delle rispettive condizioni di indennizzo nel quadro della sua attività di vigilanza.
In relazione al fatto di rendere verosimile o di provare il diritto all'indennizzo fatto valere si pongono questioni in materia di protezione dei dati. Dagli articoli 19 e 24 LTV in combinato disposto con l'articolo 56 capoverso 1 della stessa legge si desume che i contratti sul trasporto di viaggiatori e di bagagli stipulati dalle imprese del trasporto pubblico sono retti dal diritto privato. Di conseguenza, lo è anche l'obbligo di indennizzare il prezzo del trasporto, poiché basato su di essi. Nel trattare il diritto all’indennizzo le imprese di trasporto agiscono quindi secondo il diritto privato e, in virtù dell'articolo 54 capoverso 1 LTV, sottostanno agli articoli 12–15 della legge federale del 19 giugno 199222 sulla protezione dei dati (LPD). Partendo da tali presupposti non è possibile, ad esempio, raccogliere dati sulla mobilità o sulla posizione senza debita informazione e consenso liberamente espresso dei viaggiatori (art. 4 cpv. 5 LPD). I viaggiatori interessati dovrebbero pertanto sapere quali dati vengono raccolti e a quali fini nonché per quanto tempo saranno trattati. Nel caso di dati relativi ai movimenti, inoltre, non si può escludere che si generino profili della personalità e che quindi in determinate circostanze sia necessario un consenso esplicito. Una raccolta generica di dati sulla mobilità e sulle posizioni a fini di scorta volta a provare un ritardo risulterebbe sproporzionata: trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità sarebbe necessaria una base legale formale. Inoltre, le richieste dei viaggiatori di versamento di un indennizzo per il prezzo del trasporto possono sì essere archiviate per motivi contabili ma, in virtù del principio della finalità, non è consentito utilizzarle per altri scopi. Alle imprese di trasporto, pertanto, non sarebbe consentito ricavare informazioni circa il versamento di indennità attraverso le richieste conservate. Considerate le basi giuridiche vincolanti, in sintesi, senza l'informazione e il consenso debiti dei viaggiatori le imprese di trasporto non possono raccogliere dati sulla mobilità e sulle posizioni né conservare e utilizzare le richieste d'indennizzo a scopi diversi da quelli contabili.
I casi di forza maggiore, ad esempio le catastrofi naturali, non fanno decadere il diritto all'indennizzo per il prezzo del trasporto. In questo contesto il legislatore agisce consapevolmente dal punto di vista degli utenti, che pagano per giungere puntuali dal luogo di partenza a quello di destinazione e non devono subire le conseguenze di situazioni sulle quali non hanno nessuna influenza né controllo. Neanche il diritto europeo prevede i casi di forza maggiore tra i motivi di esonero da responsabilità per le imprese di trasporto. La fattispecie è stata confermata anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 23 settembre 201323. Per tutte le ragioni suesposte si rinuncia intenzionalmente a una deroga.
Il versamento dell'indennizzo deve in genere avvenire entro 30 giorni dall'inoltro della rispettiva richiesta (art. 61 cpv. 3 OTV). In casi eccezionali, ad esempio per accumulo di richieste o se la loro valutazione è complessa, è possibile derogare a questo termine.
L'articolo 61 capoverso 4 OTV definisce l’importo minimo al di sotto del quale non è dovuto alcun indennizzo. La norma va a favore delle imprese di trasporto: un obbligo d'indennizzo illimitato dei ritardi gon-
22 RS 235.1
23 Sentenza della Corte di Giustizia (Prima Sezione) del 26 settembre 2013, causa C-509/11
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