Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 22 pagine
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AG osserva che il nuovo tenore del capoverso non corrisponde, contrariamente a quanto argomentato nel rapporto, ai contenuti del vigente articolo 9 capoverso 1 della legge sui profili del DNA.
BS, IML Berna, SSML raccomandano di verificare nel sistema d’informazione, prima di procedere a una (nuova) analisi, se il profilo di una persona abbia effettivamente uno stato attivo, e di sancire per legge tale verifica (proposta di formulazione). Infatti, dalla durata di conservazione scaturirebbe che in laboratorio verrebbero conservati anche campioni per i quali i relativi profili del DNA sarebbero stati eliminati da tempo dal sistema in virtù dell’articolo 16 AP-legge sui profili del DNA e quindi non potrebbero più essere disponibili per eventuali (nuove) analisi.
Uni FR afferma in merito alla lettera a che i valori di probabilità ottenuti con i marker attuali sarebbero già abbastanza elevati da rendere superflua l’esecuzione di nuove tipizzazioni (solo) per disporre di ulteriori marker. Sarebbero altre le questioni attualmente rilevanti. Per quanto concerne la lettera b, Uni FR critica che si violerebbe il principio di proporzionalità se il materiale biologico di tutti i profili di persone, relativo a crimini e a delitti, dovesse essere conservato per 15 anni.
GDS, dirittifondamentali.ch sostengono che una nuova tipizzazione rappresenterebbe una misura coercitiva e dovrebbe soddisfare i medesimi presupposti previsti per l’ allestimento del profilo del DNA. L’eventuale nuova tipizzazione dovrebbe essere regolamentata nel CPP. Diversamente il progetto di legge non adempirebbe l’obiettivo prefissato di eliminare i doppioni tra la legge sui profili del DNA e il CPP.
4.1.9 Articolo 9a (Distruzione dei campioni)
PS chiede lo stralcio dell’articolo 9a AP-legge sui profili del DNA.
Capoverso 1
biorespect, dirittifondamentali.ch respingono la proroga della durata di conservazione dei campioni di DNA. Secondo biorespect andrebbe mantenuta la durata vigente di tre mesi.
Capoverso 2
AG afferma che il nuovo tenore del capoverso non corrisponde, contrariamente a quanto argomentato nel rapporto, ai contenuti del vigente articolo 9 capoverso 1 della legge sui profili del DNA.
BE, BL, JU, OW, SO, TG, ZG, CCPCS, SCPCS, ACPGS si dichiarano favorevoli a una
protrazione dei termini. Il termine di tre mesi di cui ai capoversi 2 e 3 lettera b nella prassi si è spesso rivelato troppo breve. ZG chiede un termine di 12 mesi. BL rimanda a questo proposito anche all’articolo 257 CPP e alla durata di conservazione obbligatoria di 360 giorni per strisci di mucosa orale. IML Berna, SSML sostengono che la durata di conservazione dei campioni dovrebbe essere legata all’inizio dell’inchiesta ovvero terminare tre mesi dopo l’inizio dell’inchiesta (esempio pratico e proposta di formulazione).
GDS, dirittifondamentali.ch chiedono che una nuova tipizzazione sia soggetta ai medesimi presupposti previsti per l’allestimento dei profili. L’eventuale nuova tipizzazione dovrebbe essere regolamentata nel CPP.