Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 22 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 20Fedlex · Rapporto sui risultati
GDS, dirittifondamentali.ch respingono il ricorso alla fenotipizzazione. Oltre a perplessità concernenti i diritti fondamentali e la protezione dei dati, esprimono anche numerosi dubbi metodologici, quali affermazioni razzializzate e idee sbagliate sulla probabilità predittiva statistica. Un’applicazione su larga scala della fenotipizzazione non è giustificata. Occorre introdurre assolutamente una limitazione a «gravi atti di violenza» adottando un pertinente elenco di reati.
FSA chiede di cancellare definitivamente questa disposizione. Della fenotipizzazione si è già discusso in occasione dell’emanazione della legge sui profili del DNA e la sua adozione è stata respinta per motivi legati alla protezione dei dati e della personalità .
SCPCS, ACPGS propongono un’integrazione di quest’articolo (…è possibile ordinare una fenotipizzazione … per il materiale biologico pertinente al reato [tracce]).
CURML propone di inserire nel presente articolo anche l’identificazione di cadaveri di persone sconosciute (proposta di formulazione).
4.3 Procedura penale militare del 23 marzo 1979
4.3.1 Articolo 73w (Ricerca allargata di legami di parentela)
ZH avanza la seguente proposta di formulazione: Per far luce su un crimine è possibile ordinare per il materiale biologico pertinente al reato (tracce) una fenotipizzazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 della legge sui profili del DNA.
CURML propone di inserire nel presente articolo anche l’identificazione di cadaveri di persone sconosciute (proposta di formulazione).
biorespect reputa la ricerca allargata di legami di parentela non idonea a fungere da strumento d’indagine. Se si deve introdurre una norma di legge di carattere generale, è necessario quantomeno procedere a una limitazione ai «reati gravi contro la vita e l’integrità della persona».
4.3.2 Articolo 73x (2. Fenotipizzazione)
ZH, CFEGU, IML Berna, SSML, CPS, SCPCS, ACPGS chiedono che anche nel presente articolo si distingua chiaramente tra profili del DNA da materiale biologico pertinente al reato e quelli da rilevamento segnaletico di persone. Si osserva ripetutamente che tale distinzione non è considerata o compresa (Proposte di formulazione: «per il materiale biologico pertinente al reato [«tracce»]).
CURML propone di inserire nel presente articolo anche l’identificazione di cadaveri di persone sconosciute (proposta di formulazione).
biorespect reputa la fenotipizzazione non idonea a fungere da strumento d’indagine. Se si deve introdurre una norma di legge di carattere generale, è necessario quantomeno procedere a una limitazione ai «reati gravi contro la vita e l’integrità della persona».
4.4 Ulteriori osservazioni sull’avamprogetto e l’analisi del DNA
Netta distinzione tra profili del DNA ricavati dal rilevamento segnaletico e quelli ricavati da materiale biologico pertinente al reato
(SH, ZH, CFEGU, IML Berna, SSML, CPS, SCPCS, ACPGS)
L’avamprogetto non distinguerebbe con chiarezza tra profili del DNA da rilevamento segnaletico (in forza di una decisione del pubblico ministero) e profili del DNA da materiale biologico pertinente al reato (in forza del compito fondamentale della polizia giudiziaria di mettere al sicuro