Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 22 pagine

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Capoverso 3 lettera a

JU, NE, CURML chiedono lo stralcio della lettera a, in quanto il campione potrebbe servire per una nuova tipizzazione. Anche ACPGS propone di stralciare la lettera a o di integrarla nelle disposizioni transitorie della futura legge: per le persone il cui profilo del DNA è stato inserito nel sistema d’informazione prima dell’entrata in vigore della presente modifica di legge, il laboratorio non disporrebbe di campioni per poter svolgere ulteriori analisi. Non sarebbe pertanto necessario che il precedente allestimento del profilo del DNA preveda direttamente la distruzione del campione.

Capoverso 3 lettera b

BE, BL, JU, OW, SO, TG, ZG, CCPCS, SCPCS, ACPGS sono favorevoli alla possibilità di proroga dei termini. Il termine di tre mesi di cui ai capoversi 2 e 3 lettera b nella prassi si è spesso rivelato troppo breve. BL rimanda a questo riguardo anche all’articolo 257 CPP: un procedimento con decreto d’accusa dura spesso più di tre mesi. Al momento dell’emanazione del decreto d’accusa la persona in questione potrebbe trovarsi già all’estero. In questi casi sarebbe praticamente impossibile effettuare al momento dell’emanazione del decreto uno striscio d ella mucosa orale. Per questi prelievi sarebbe quindi necessaria una durata di conservazione di 360 giorni. IML Berna, SSML affermano che il termine di tre mesi dovrebbe iniziare a decorrere dall’inizio dell’inchiesta e non dal momento di arrivo nel laboratorio (esempio pratico, proposta di formulazione).

Capoverso 3 lettera c

SSML critica la formulazione in quanto non chiara. Se si tratta di campioni già analizzati e il profilo del DNA è già archiviato nel sistema d’informazione, l’attuazione di questa prescrizione di legge (immediata distruzione del materiale estratto dal campione) costituirebbe un notevole onere amministrativo per i laboratori di analisi. Rimanda alla propria formulazione proposta per l’articolo 9 capoverso 2.

Capoverso 3 lettera d

In relazione all’eventuale integrazione dell’articolo 6 con un capoverso 5, FR propone un’integrazione del testo («sous réserve de l’alinéa 5»).

4.1.10 Articolo 11

Capoverso 3bis

AG, BE, BL, JU, SO, OW, CFEGU, CCPCS, SCPCS, ACPGS approvano espressamente la

possibilità prevista di registrare il profilo del cromosoma Y nel sistema d’informazione. In caso di reati sessuali, spesso la traccia rinvenuta permette soltanto di allestire un profilo del cromosoma Y. Con la registrazione nel sistema d’informazione sarebbe ad esempio possibile individuare più rapidamente eventuali serie di reati.

Per TG non è comprensibile perché nel sistema d’informazione non vada registrato il DNA mitocondriale. In tal modo le donne nei procedimenti penali verrebbero avvantaggiate rispetto agli di uomini.

BS, IML Berna, SGMR auspicano una più precisa regolamentazione nella legge della ricerca basata sul cromosoma Y, poiché in mancanza di una sua individualizzazione la ricerca in una banca dati del cromosoma Y somiglierebbe a una ricerca allargata di legami di parentela (art. 258a CPP). SGMR afferma che il confronto di dati sul cromosoma Y non dovrebbe essere effettuato di routine, ma solo su mandato concreto. Per CURML dal tenore non si evince se si tratti del profilo del cromosoma Y di una persona o di una traccia – l’opzione dovrebbe essere